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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17533/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia originava dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2015 per asseriti maggiori ricavi. Il contribuente era risultato vittorioso nei giudizi di merito, ma la sentenza di appello aveva disposto la compensazione delle spese di lite. In cassazione egli ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., un error in procedendo per violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, deducendo il vizio di motivazione apparente della sentenza nella parte relativa alle spese; con il secondo ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione era stata disposta in assenza di una valida ragione giustificativa e senza una corretta regolazione delle spese secondo soccombenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente per connessione. Ha affermato che la motivazione sulla compensazione delle spese era meramente apodittica e quindi apparente, non rispettando il c.d. minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 132 c.p.c. Inoltre, ha rilevato che la compensazione non era giustificata dalla disciplina vigente dell'art. 92, comma 2, c.p.c., poiché non risultavano né una assoluta novità delle questioni né un sopravvenuto mutamento giurisprudenziale, né altre gravi ed eccezionali ragioni effettivamente motivate. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, affinché provveda a una motivazione conforme in ordine all'eventuale compensazione delle spese o, in difetto dei presupposti, applichi il criterio della soccombenza; al giudice di rinvio è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura è stata utilizzata per denunciare il vizio di motivazione apparente della decisione sulle spese, quale nullità della sentenza per mancanza del minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiesto il rispetto del minimo costituzionale della motivazione; una motivazione solo apodittica non è sufficiente a sorreggere la compensazione delle spese.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e non apparente; il capo sulle spese, se sorretto da formule generiche, è viziato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione della disciplina sostanziale/processuale sulla regolazione delle spese di lite.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992

    La compensazione delle spese nel processo tributario deve essere sorretta da adeguata motivazione e dai presupposti normativi applicabili.

  • art. 91 c.p.c.

    Viene richiamato il principio generale della soccombenza come criterio ordinario di regolazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c., comma 2

    La compensazione è ammessa solo nei casi consentiti dalla norma, in particolare in presenza di assoluta novità delle questioni o di sopravvenuto mutamento della giurisprudenza, oppure di gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente esplicitate.

  • art. 12 delle preleggi

    È richiamato per l'interpretazione della prima censura secondo i canoni ermeneutici generali.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Ha inciso sull'art. 92, comma 2, c.p.c., richiedendo la presenza di gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.

  • Cass. SU n. 8053/2014

    È richiamata per il principio del minimo costituzionale della motivazione e per il sindacato di legittimità sulla motivazione omessa o apparente.

  • Cass. n. 1950/2022

    Richiamata a supporto dell'interpretazione restrittiva dei presupposti di compensazione delle spese.

  • Cass. n. 9312/2024

    Richiamata a conferma del medesimo principio sulla compensazione delle spese.

  • Cass. n. 23592/2024

    Richiamata a conferma del medesimo principio sulla compensazione delle spese.

Massime di principio

  • La motivazione sulla compensazione delle spese di lite deve essere reale, specifica e non meramente apparente: non basta un generico richiamo alla particolarità o complessità delle questioni trattate.
  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese non può essere disposta in modo apodittico, ma solo nei limiti consentiti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., cioè in presenza di assoluta novità delle questioni, sopravvenuto mutamento della giurisprudenza o gravi ed eccezionali ragioni effettivamente esplicitate.
  • In mancanza dei presupposti per la compensazione, il giudice deve applicare il criterio ordinario della soccombenza nella regolazione delle spese.
  • La motivazione apparente sul capo delle spese integra un vizio denunciabile in cassazione quale nullità della sentenza per violazione del minimo costituzionale della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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