Cassazione Civile, Ordinanza n. 14614/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta avverso una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione per crediti iscritti a ruolo dall'Agenzia del Demanio. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello di Torino aveva riformato la decisione respingendola. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione sulla sentenza d'appello, articolandolo in tre motivi; il testo dell'ordinanza non riporta il contenuto specifico dei tre motivi, ma chiarisce che gli enti controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità per tardività del ricorso. La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente l'ammissibilità del ricorso e ha ritenuto che esso fosse stato notificato oltre il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., applicabile al giudizio iniziato nel 2016 e non sospeso per il periodo feriale perché la causa era un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché notificato tardivamente. Ha applicato il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello, avvenuta il 20 maggio 2021, rilevando che il termine scadeva il 20 novembre 2021 mentre il ricorso è stato notificato il 29 novembre 2021. Ha inoltre affermato che la sospensione feriale dei termini non opera nei giudizi in materia di esecuzione forzata, compresa l'opposizione all'esecuzione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
opposizione all'esecuzione
L'opposizione all'esecuzione è qualificata come giudizio in materia di esecuzione forzata, con rilevanza ai fini dell'esclusione della sospensione feriale dei termini.
termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
Nel giudizio iniziato nel 2016 si applica il termine lungo semestrale per proporre impugnazione, decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, perché si tratta di procedimenti in materia di esecuzione forzata.
- Quando è applicabile l'art. 327 c.p.c. nella formulazione successiva alla L. n. 69/2009, il termine lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
- L'impugnazione notificata oltre la scadenza del termine lungo è inammissibile, a prescindere dal merito dei motivi dedotti.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese in applicazione del principio di soccombenza e legittima l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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