Cassazione Civile, Ordinanza n. 11397/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite riguarda la richiesta di includere, nella base di calcolo della pensione aziendale di un ex dipendente di un ente di gestione idrica, un'indennità di incentivazione pari all'80% dello stipendio lordo, qualificata come emolumento fisso e continuativo. Gli eredi del lavoratore avevano chiesto anche il pagamento delle differenze di trattamento pensionistico maturate per un periodo determinato. In primo grado la domanda era stata accolta sulla base della ritenuta prova della corresponsione fissa e continuativa dell'indennità; in appello, invece, la domanda era stata rigettata per insufficienza della prova documentale. Dopo una precedente cassazione con revocazione e rinvio, la ricorrente ha impugnato la sentenza del giudice di rinvio deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 384 c.p.c. e degli artt. 392 ss. c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe disatteso il vincolo derivante dalla precedente decisione di legittimità e avrebbe ignorato un prospetto contabile considerato decisivo; dall'altro, la violazione dell'art. 416 c.p.c., assumendo che la controparte non avesse contestato specificamente i fatti costitutivi della pretesa e che quindi la continuità dell'emolumento dovesse ritenersi pacifica e non soggetta a prova ulteriore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la precedente sentenza di legittimità non aveva affatto accertato come fatti pacifici quelli relativi alla continuità della percezione dell'indennità, ma aveva soltanto enunciato il principio secondo cui i fatti possono ritenersi incontroversi solo se espressamente ammessi o se la difesa avversaria sia logicamente incompatibile con il loro disconoscimento. Ha poi osservato che il giudice di rinvio si era attenuto al dictum rescindente, avendo esaminato la memoria difensiva dell'ente, i conteggi allegati e la chiara contestazione della pretesa, escludendo che vi fosse stata non contestazione rilevante ai fini processuali. La censura mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale fattuale e probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è quindi stato rigettato; le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per i giusti motivi legati alla lunga e alterna vicenda processuale, con atto dovuto in relazione al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma nel caso concreto non vi è stata violazione del vincolo di rinvio perché la Corte territoriale ha applicato correttamente i principi già affermati.
Richiamato come disciplina del giudizio di rinvio, senza che la Corte ravvisasse una sua violazione.
La Corte ha ritenuto che la memoria difensiva dell'azienda contenesse una specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda, escludendo la formazione di un fatto pacifico per mancata contestazione.
La Corte ha escluso una violazione della norma, rilevando che il ricorrente non aveva assolto l'onere di specificare nel ricorso come il fatto asseritamente pacifico fosse stato dedotto e provato negli atti.
Richiamato per giustificare la compensazione integrale delle spese, trattandosi di giudizio introdotto prima delle successive modifiche legislative.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Richiamata nel passaggio sulla disciplina temporale applicabile alla compensazione delle spese.
Richiamata nel passaggio sulla disciplina temporale applicabile alla compensazione delle spese.
Richiamato nel passaggio sulla disciplina temporale applicabile alla compensazione delle spese.
Cass. n. 24062/2017
Richiamata per affermare che, se si deduce in cassazione l'omesso rilievo di un fatto pacifico, il ricorrente deve indicare specificamente in quale atto quel fatto sia stato allegato e come sia stato provato o reso pacifico.
Cass. n. 10761/2022
Richiamata per ribadire che la rivalutazione del materiale fattuale e probatorio è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere di accertare i fatti nei limiti segnati dal dictum rescindente; non è vincolato ad attribuire ai documenti una portata probatoria diversa da quella effettivamente affermata dalla sentenza di legittimità.
- La mancata contestazione rilevante ai fini processuali non si desume da una mera genericità difensiva della controparte: il fatto può dirsi pacifico solo se espressamente ammesso o se il complesso delle difese è incompatibile con il suo disconoscimento.
- Chi deduce in cassazione la violazione del principio di non contestazione o l'omesso rilievo di un fatto pacifico deve indicare con precisione gli atti processuali rilevanti e il loro contenuto, altrimenti la censura è inidonea a superare il controllo di legittimità.
- La censura che mira a sovvertire la valutazione del materiale documentale e probatorio compiuta dal giudice di merito non è ammissibile in cassazione, se non nei limiti dei vizi propri del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11314/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11323/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11336/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11341/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11342/2023 del 02/05/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 11351/2023 del 02/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →