Cassazione Penale, Ordinanza n. 07415/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado a otto mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Con l'unico motivo deduceva l'omessa declaratoria di estinzione della contravvenzione di cui all'art. 651 c.p., assumendo che la prescrizione fosse maturata il 27.1.2025 ai sensi degli artt. 157 e 161, comma 2, c.p., poiché il fatto era stato commesso il 27.1.2020.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che per i reati commessi dall'1.1.2020 opera la disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021, in particolare l'art. 161-bis c.p., secondo cui il corso della prescrizione cessa definitivamente con la pronuncia della sentenza di primo grado. Poiché il procedimento era già pervenuto a sentenza di primo grado il 16.5.2024, quando il termine prescrizionale non era ancora decorso, la prescrizione non poteva essere dichiarata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata quale uno dei reati oggetto di condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non ne affronta il merito, perché il ricorso verte solo sulla prescrizione dell'altro reato.
Contravvenzione per cui il ricorrente invocava la prescrizione; la Corte esclude l'estinzione perché, per i fatti commessi dall'1.1.2020, la prescrizione cessa con la sentenza di primo grado.
Invocato dal ricorrente quale base del termine prescrizionale ordinario; la Corte non ne applica la disciplina in modo isolato, perché opera la regola introdotta dall'art. 161-bis c.p.
Norma richiamata dal ricorrente per sostenere il decorso del termine massimo di prescrizione; la Corte ritiene invece applicabile la nuova disciplina dell'art. 161-bis c.p.
"il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado"
Per i reati commessi dall'1.1.2020, il corso della prescrizione si arresta definitivamente con la sentenza di primo grado, impedendo la maturazione successiva della causa estintiva.
art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 134 del 2021
Disposizione della riforma che ha introdotto l'art. 161-bis c.p. e, quindi, la regola di cessazione definitiva del corso della prescrizione con la sentenza di primo grado.
Non citato espressamente nel testo, ma la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende discende dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per i reati commessi dall'1.1.2020, la prescrizione è regolata dalla disciplina introdotta dalla legge n. 134 del 2021: il corso della prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado.
- Se alla data della sentenza di primo grado il termine prescrizionale non è ancora maturato, non può essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione in sede di legittimità.
- La deduzione della prescrizione è manifestamente infondata quando si fonda su una disciplina non più applicabile al fatto, perché superata dalla regola di arresto definitivo del corso della prescrizione con il primo grado.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'unico motivo prospetta una causa estintiva non configurabile secondo la disciplina normativa vigente al momento del fatto.
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