Cassazione Civile, Ordinanza n. 05430/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto di confine tra due fondi limitrofi. Il proprietario di un fondo ha convenuto in giudizio i vicini lamentando che questi avessero realizzato un muro di contenimento di un terrapieno, in parte sul proprio terreno e in parte sul tracciato di un rio, e che sul muro fossero stati praticati scarichi di acque verso il suo fondo. Chiedeva quindi l’arretramento o la rimozione delle opere, l’eliminazione degli scarichi, il ripristino dei luoghi e il risarcimento dei danni. I convenuti hanno resistito sostenendo che il muro fosse tutto sul loro fondo, che comunque fosse maturata l’usucapione della striscia di terreno occupata e della servitù di scolo, e in subordine che operasse l’accessione ex art. 938 c.c.; hanno inoltre contestato la qualificazione delle domande come azioni diverse dalla rivendica. In appello la Corte ha confermato in larga parte la decisione di primo grado, ritenendo inammissibili o infondati vari motivi. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione dell’art. 342 c.p.c. e omessa pronuncia per la ritenuta genericità dell’appello sulla determinazione del confine; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sulla rivendica/regolamento di confini per la qualificazione della domanda dell’originario attore; errori nel rigetto dell’usucapione e nella mancata ammissione di prove/CTU; violazione delle norme sulle distanze legali e dei regolamenti comunali, sostenendo che un muro di contenimento di terrapieno naturale non sarebbe soggetto alla disciplina delle distanze come una costruzione. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intervento del successore a titolo particolare già difeso dai danti causa, ha accolto solo in parte il primo motivo limitatamente alla questione delle distanze legali, cassando sul punto la sentenza impugnata perché il giudice di merito non aveva verificato se il terrapieno fosse naturale o artificiale e non aveva esaminato la normativa locale sopravvenuta invocata, mentre ha rigettato o dichiarato inammissibili gli altri motivi; il quinto motivo è stato assorbito. Ne è seguita la cassazione con rinvio limitatamente al capo relativo all’arretramento del muro e alle distanze legali, per nuovo esame.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile l’intervento del successore a titolo particolare dei ricorrenti perché il giudizio di difesa era già stato esaurito dai danti causa. Ha poi esaminato i cinque motivi: ha escluso l’omessa pronuncia e ha ritenuto infondate o inammissibili le censure sulla specificità dell’appello, sulla qualificazione della domanda dell’originario attore come regolamento di confini e actio negatoria servitutis, sull’usucapione, sulle prove e sulla CTU, richiamando anche il limite della doppia conforme per il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. Ha però accolto la censura relativa alla disciplina delle distanze legali del muro di contenimento, osservando che il giudice di merito aveva qualificato automaticamente il manufatto come costruzione senza accertare se il terrapieno fosse naturale o artificiale e senza esaminare la normativa locale più favorevole, che doveva essere considerata d’ufficio. Per questa ragione la sentenza è stata cassata sul punto con rinvio per nuovo esame. Il quinto motivo è stato assorbito dall’accoglimento parziale del primo.
Norme richiamate
La specificità dell’atto di appello è sufficiente quando consente al giudice di comprendere con certezza le censure; non serve l’allegazione di fatti o argomenti ulteriori, ma la critica deve essere effettivamente idonea a devolvere la questione.
Sono stati invocati i vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; il n. 5 è stato ritenuto in parte inammissibile per doppia conforme.
La domanda originaria è stata qualificata come regolamento di confini, perché non vi era contestazione sui titoli di proprietà ma sulla linea di demarcazione tra i fondi.
Richiamato insieme all’azione negatoria servitutis, per la tutela del proprietario contro pretese di servitù e per ottenere la cessazione delle turbative.
Evocato dai ricorrenti per sostenere la natura di rivendica della domanda avversaria, ma la Corte ha escluso tale qualificazione.
La norma sull’occupazione di suolo da parte di edifici in buona fede non è stata ritenuta applicabile ai muri di contenimento; resta inoltre necessario che l’occupazione riguardi un edificio e non una diversa opera.
La confessione stragiudiziale resa in sede amministrativa è liberamente valutabile dal giudice come elemento probatorio.
La confessione è stata utilizzata per desumere l’epoca di costruzione del muro di contenimento, rilevante per escludere l’usucapione.
Il giudice deve applicare d’ufficio le norme di diritto rilevanti, incluse quelle regolamentari in tema di distanze legali, se pertinenti alla controversia.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha però ritenuto corretta la valutazione probatoria compiuta in merito all’usucapione.
Non vi è stata omessa pronuncia quando il giudice d’appello ha comunque deciso sui motivi, anche dichiarandoli inammissibili o infondati.
Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è risultato inammissibile per la presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado.
Richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
Evocato nel ragionamento sul muro di cinta; la Corte di cassazione ha chiarito che il caso concreto riguardava invece un muro di contenimento da valutare secondo la disciplina specifica delle distanze.
Massime di principio
- Ai fini della specificità dell’appello ex art. 342 c.p.c. è sufficiente che l’atto indichi, anche sinteticamente, i capi impugnati e le ragioni della critica, purché consenta al giudice di comprendere con certezza il devolutum; non è però sufficiente un richiamo generico o meramente apodittico alle risultanze di causa.
- Nel conflitto tra proprietari confinanti, la domanda volta a far accertare la linea di confine e a rimuovere opere o usi che sconfinano o impongono pretese di scolo va qualificata, se non vi è contestazione dei titoli di acquisto, come regolamento di confini e/o actio negatoria servitutis, non come rivendica.
- La qualificazione di un muro di contenimento come "costruzione" ai fini delle distanze legali non può essere automatica: occorre verificare se esso svolga soltanto funzione di sostegno di un terrapieno naturale, nel qual caso la disciplina delle distanze di cui all’art. 873 c.c. non si applica in quella forma.
- L’art. 938 c.c. è norma eccezionale riferita all’occupazione di suolo mediante edifici costruiti in buona fede e non è estensibile, in via automatica, ai muri di contenimento o ad altre opere diverse dall’edificio.
- La confessione stragiudiziale resa in altro contesto può essere liberamente valutata dal giudice e può essere decisiva per la prova dell’epoca di realizzazione di un’opera e quindi per escludere o meno il maturare dell’usucapione.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c., salvo che la censura non riguardi specifici profili processuali diversi dal mero riesame del fatto.
- Le norme regolamentari locali sulle distanze legali, se pertinenti al thema decidendum, devono essere esaminate d’ufficio dal giudice in applicazione del principio iura novit curia, e non possono essere espunte solo perché richiamate tardivamente in comparsa conclusionale quando il profilo giuridico sia già compreso nella controversia.
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