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Sentenza

Sentenza n. 74/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza: - della sentenza n.658/2022 del Tribunale di Teramo – r.g. n. 265/2022, notificata come per legge in data 20/10/2023.

Giustizia amministrativa202500158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo che aveva riconosciuto differenze retributive per retribuzione professionale docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza n. 658/2022 del Tribunale di Teramo, sezione lavoro, notificata al Ministero il 20 ottobre 2023 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a percepire la retribuzione professionale docente per determinati periodi lavorativi e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 3.705,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724. Al momento della proposizione del ricorso il Ministero non aveva ancora eseguito il giudicato, dichiarando che erano in corso le procedure di stanziamento dei fondi e di attivazione delle piattaforme informatiche necessarie per la liquidazione. Il TAR ha verificato l'ammissibilità del ricorso, la notificazione del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e procedibile, poiché la sentenza del giudice ordinario era stata regolarmente notificata al Ministero presso un domicilio digitale censito nel registro delle pubbliche amministrazioni, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha inoltre ritenuto fondata la domanda di ottemperanza, poiché al momento del deposito del ricorso il credito definitivamente accertato non era stato soddisfatto. Nel corso del giudizio il Ministero ha effettuato il pagamento di quanto dovuto e la ricorrente non ha contestato l'esattezza dell'adempimento, insistendo soltanto per la condanna alle spese. Il giudice ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione ha adempiuto soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 800, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo nei confronti delle amministrazioni debitrici; il TAR ne ha verificato il decorso quale condizione di procedibilità del ricorso.

  • art. 7 d.m. n. 44/2011

    Rileva ai fini della validità della notificazione della sentenza al Ministero presso un domicilio digitale certificato censito nel registro delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La sentenza del giudice ordinario aveva previsto interessi legali e rivalutazione monetaria entro i limiti stabiliti da tale disposizione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale del giudice ordinario sia stato regolarmente notificato all'amministrazione, sia passato in giudicato e non sia stato spontaneamente eseguito.
  • Nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il ricorso per ottemperanza è procedibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere quando l'adempimento sia completo e non contestato dal ricorrente.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del principio della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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