Cassazione Penale, Ordinanza n. 23688/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Monza, pronunciata in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra plurimi reati già separatamente giudicati in cognizione. I fatti richiamati riguardavano reati di esercizio abusivo della professione, truffa, lesioni, falso e ricettazione, commessi in un arco temporale esteso tra il 2006 e il 2016, in diverse località. Con l'unico motivo deduceva che il giudice avrebbe disatteso la giurisprudenza di legittimità sui criteri dell'unicità del disegno criminoso, che egli riteneva invece sussistente per l'analogia del modus operandi adottato in tutte le condanne. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente applicato i principi in materia, valorizzando la eterogeneità delle fattispecie e soprattutto la distanza temporale tra i fatti, elemento decisivo per escludere una programmazione unitaria originaria; ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo congruo e non illogico il diniego della continuazione, sulla base della diversità dei reati e, in particolare, del rilevante intervallo temporale tra le condotte, incompatibile con la prova di un unico disegno criminoso già presente al momento del primo reato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; richiede una verifica rigorosa sull'effettiva unitarietà del disegno criminoso.
la continuazione presuppone che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali; il solo dato di omogeneità delle violazioni non basta.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per fondare la sanzione pecuniaria in caso di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica approfondita e rigorosa dell'esistenza di un programma criminoso unitario già formato al momento del primo reato.
- L'omogeneità dei reati, il medesimo bene giuridico offeso e la contiguità spazio-temporale costituiscono soltanto indici sintomatici, insufficienti da soli a dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
- Quando i reati sono commessi a distanza temporale significativa, il decorso del tempo è un elemento decisivo che rende improbabile la preordinazione unitaria, salvo prova contraria.
- L'apprezzamento sulla sussistenza dell'unicità del disegno criminoso è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per motivazione mancante, illogica o travisamento del fatto.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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