Cassazione Penale, Sentenza n. 23398/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva ritenuto Noli responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, contestando: (I) la motivazione e il riconoscimento delle attenuanti generiche come apparente, contraddittoria e non intellegibile, posto che la sentenza parla di comportamento "nel complesso non ostativo" e "processualmente collaborativo" senza specificare in cosa consista tale comportamento; (II) l'applicazione dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno (art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.), ritenuta incompatibile con il reato di omissione di soccorso/omessa prestazione di assistenza dopo incidente stradale (reato di pericolo, a tutela della solidarietà sociale), non essendo rilevante il fatto che per l'omicidio stradale sia intervenuta archiviazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, ritenendo la motivazione del Tribunale adeguata in quanto il giudice ha valorizzato un elemento prevalente della personalità dell'imputato (comportamento processuale collaborativo e incensuratezza, con indicazione che il giorno successivo al fatto l'imputato si era spontaneamente presentato al comando di Polizia). Ha invece accolto il secondo motivo: la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen. (integrale riparazione del danno) è ontologicamente incompatibile con le fattispecie di cui all'art. 189, commi 6 e 7 (omissione di assistenza dopo incidente stradale). Pertanto la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento di tale attenuante e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Brescia per la rideterminazione della pena; il ricorso è stato rigettato per il resto.
Norme richiamate
art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Riguarda le fattispecie di illeciti connessi a incidenti stradali e, nei commi 6 e 7, l'omessa prestazione di assistenza. Si tratta di reati istantanei di pericolo volti a tutelare la solidarietà sociale; perciò alcune attenuanti (es. integrale riparazione del danno) risultano incompatibili.
art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
"integrale riparazione del danno"
La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui questa attenuante non è applicabile al reato di omissione di soccorso/omessa assistenza dopo incidente stradale, essendo il bene giuridico tutelato la solidarietà sociale e non l'integrità della persona
Menzi onata nella sentenza di merito come una delle attenuanti riconcesse; la Corte non ha contestato l'esistenza di altre attenuanti (es. generiche, incensuratezza), ma ha escluso specificamente l'applicabilità dell'art. 62, comma 1, n. 6.
Richiamato implicitamente nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche: il giudice può prendere in considerazione, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, anche un solo elemento rilevante tra quelli indicati dall'art. 133 (personalità del colpevole, entità del reato, modalità esecutive).
Norma richiamata in relazione alla conversione del ricorso in appello e alla trasmissione degli atti: la Corte di cassazione può disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello quando annulla con rinvio una sentenza impugnata secondo il primo comma.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento normativo pertinente al vizio dedotto (motivazione apparente o illogica) sul quale si fonda il controllo di legittimità in Cassazione.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione all'obbligo motivazionale delle sentenze (in ossequio all'art. 111 Cost.), la mancata motivazione costituisce vizio di legge che può essere denunciato in Cassazione.
art. 111 Cost.
Richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie.
Massime di principio
- Il giudice può riconoscere le attenuanti generiche anche valorizzando un singolo elemento rilevante della personalità o della condotta (es. comportamento collaborativo, incensuratezza), purché la motivazione spieghi l'elemento ritenuto prevalente.
- La mera scelta del rito abbreviato non dovrebbe essere utilizzata come motivo esclusivo per riconoscere due vantaggi distinti all'imputato (es. riconoscimento delle attenuanti generiche e altro beneficio) senza adeguata motivazione che espliciti il concreto comportamento valutato.
- L'attenuante dell'integrale riparazione del danno (art. 62, n. 6) è incompatibile con i reati istantanei di pericolo che tutelano la solidarietà sociale (come l'omessa prestazione di assistenza dopo un incidente stradale): non può essere adoperata per tali fattispecie.
- Se in Cassazione viene accertata l'erronea applicazione di una specifica circostanza attenuante, la Corte può annullare la sentenza limitatamente a quella parte e disporre il rinvio per la rideterminazione della pena.
- La conversione del ricorso in appello è ammissibile solo quando la contestazione riguarda valutazioni di merito; se invece la censura solleva vizi di legge (motivazione, errata applicazione della norma), la via ordinaria è il ricorso per cassazione.
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