Cassazione Penale, Ordinanza n. 01156/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello è quindi rimasta ferma nella parte in cui aveva confermato l'affermazione di responsabilità e rideterminato la pena, con il solo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna, che in parziale riforma della decisione del Tribunale di Ravenna aveva riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e aveva rideterminato la pena, confermando per il resto la responsabilità penale per i reati ascritti. L'unico motivo di ricorso riguardava la dedotta contraddittorietà, manifesta illogicità e/o mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen. con altra sentenza del Tribunale di Ravenna del 13/11/2019. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura fosse inammissibile in sede di legittimità perché meramente riproduttiva di doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
La richiesta di riconoscimento della continuazione è stata ritenuta non deducibile in cassazione quando il motivo si limiti a riproporre censure già esaminate e respinte congruamente dal giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è ammissibile un motivo che si risolva nella mera riproduzione di doglianze già valutate e disattese in modo adeguato dal giudice di appello.
- La censura sulla motivazione è inammissibile quando non evidenzi un reale vizio logico-giuridico della decisione impugnata, ma proponga soltanto una rivalutazione del merito.
- La mancata applicazione della continuazione non può essere utilmente contestata in cassazione se la motivazione della sentenza impugnata abbia già affrontato in modo coerente e non manifestamente illogico il punto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01053/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01095/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01096/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01108/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01109/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01110/2025 del 10/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →