Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09436/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi venditori)

La controversia

La controversia nasce da due contratti preliminari aventi a oggetto un immobile appartenuto al de cuius. La società promissaria acquirente convenne in giudizio gli eredi dei promittenti venditori chiedendo, in via principale, l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del trasferimento dell'immobile, e in subordine l'accertamento dell'inadempimento delle venditrici con condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata. Le convenute resistettero e proposero domanda riconvenzionale per la risoluzione del preliminare e la ritenzione della caparra. In appello la Corte territoriale rigettò l'appello principale della società e, accogliendo quello incidentale delle eredi, riconobbe il diritto di queste ultime a ritenere integralmente la caparra. Nel ricorso per cassazione la società dedusse, con due motivi, violazione di legge: 1) sostenne che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto provata l'accettazione dell'eredità sulla base della sola denuncia di successione, atto che sarebbe meramente fiscale e non idoneo ad accettazione tacita; 2) contestò comunque la configurabilità dell'inadempimento della promissaria acquirente, affermando che le promittenti venditrici non erano ancora titolari e trascritte proprietarie del bene alla data pattuita per il rogito, sicché non avrebbero potuto far valere l'inadempimento altrui né trattenere la caparra.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione dei giudici di merito osservando, da un lato, che la denuncia di successione non vale come accettazione dell'eredità; dall'altro, che la questione della mancata titolarità del bene era infondata perché la stipulazione del preliminare da parte dei chiamati all'eredità, avente a oggetto un bene relitto, integra di per sé accettazione tacita dell'eredità. Ha inoltre escluso che la mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità potesse costituire inadempimento idoneo a impedire la risoluzione per inadempimento della promissaria acquirente, richiamando il principio secondo cui, ottenuta la sentenza ex art. 2932 c.c., il promissario acquirente può poi procedere alla trascrizione dell'acquisto mortis causa e del trasferimento, senza necessità di una separata pronuncia di accertamento del pregresso trasferimento. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    è richiamato quale rimedio di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, azionato in via principale dalla promissaria acquirente.

  • art. 2652, n. 2, c.c.

    è richiamato per la trascrizione della domanda giudiziale proposta dalla promissaria acquirente.

  • art. 1457 c.c.

    in presenza di termine essenziale la risoluzione di diritto prescinde dalla valutazione della gravità dell'inadempimento, rilevando la sussistenza e l'imputabilità del ritardo o mancato adempimento.

  • art. 476 c.c.

    l'accettazione tacita dell'eredità richiede il compimento di un atto che presupponga necessariamente la volontà di accettare e che non possa essere compiuto se non da chi abbia qualità di erede.

  • art. 460 c.c.

    gli adempimenti fiscali relativi alla successione rientrano tra gli atti che il chiamato può compiere senza assumere la qualità di erede e senza accettazione tacita.

  • art. 2648 c.c.

    se l'accettazione tacita risulta da atto idoneo, la trascrizione dell'acquisto mortis causa può essere eseguita sulla base di tale atto; il promissario acquirente non ha interesse a una distinta pronuncia di accertamento del pregresso trasferimento ai soli fini della trascrizione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la soccombenza comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di ricorso, entrambi dedotti come violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • La denuncia di successione e il pagamento della relativa imposta hanno natura meramente fiscale e conservativa e, di regola, non integrano accettazione tacita dell'eredità.
  • L'accettazione tacita dell'eredità sussiste quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non sarebbe legittimato a compiere se non quale erede; la stipulazione di un preliminare avente ad oggetto un bene ereditario può integrare tale accettazione.
  • In tema di preliminare con termine essenziale, la risoluzione di diritto richiede la sussistenza e l'imputabilità dell'inadempimento, mentre la parte che si oppone alla risoluzione deve provare che il mancato adempimento è dipeso dal comportamento dell'altra parte contrario a buona fede.
  • La mancata trascrizione dell'accettazione dell'eredità non impedisce, di per sé, di far valere l'inadempimento della controparte né di ottenere la trascrizione del trasferimento in forza della sentenza ex art. 2932 c.c., poiché questa presuppone l'accettazione ereditaria e consente anche la trascrizione dell'acquisto mortis causa.
  • Ai fini della trascrizione nei rapporti successori, non è necessaria una separata pronuncia di accertamento del trasferimento della proprietà per successione quando l'accettazione tacita può essere desunta dall'atto idoneo già posto in essere.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareTestamento
RamiContrattiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.