Cassazione Penale, Sentenza n. 1079/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Frosinone che aveva dichiarato di non doversi procedere per estinzione del reato (art. 483 c.p.) a causa della prescrizione. Contestava la motivazione come contraddittoria e manifestamente illogica perché la corte avrebbe affermato, da un lato, che gli atti non erano sufficienti per una condanna e, dall'altro, che non risultava evidente l'innocenza dell'imputata (citazione della parte: "Che non vi è dubbio che gli atti dell'istruttoria dibattimentale non avrebbero potuto condurre con certezza alla condanna essendo insufficienti. Ma è altrettanto indubbio che nella specie non è affatto evidente l'innocenza dell'imputata per cui correttamente il giudice ha ritenuto sussistente la fattispecie estintiva di cui all'articolo 157 cod. pen."). Inoltre la ricorrente sosteneva che, dato che il confronto grafico appariva sovrapponibile, il giudice avrebbe dovuto assolverla nel merito per carenza di prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, in particolare Tettamanti) secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice di merito deve pronunciare la non doversi procedere salvo che l'innocenza dell'imputato emerga in modo assolutamente evidente dagli atti (valutazione di tipo "ictu oculi"). Poiché dagli atti non risultava l'evidenza dell'innocenza di Elia ma solo l'insufficienza del quadro probatorio e richieste difensive di approfondimenti (es. perizia grafica), la Corte territoriale ha correttamente dichiarato l'estinzione per prescrizione senza pronunciare un'assoluzione nel merito. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Ricorre come norma che definisce il reato originariamente ascritto all'imputata (falsità). È il titolo di reato per il quale si era proceduto in primo grado.
Nella motivazione della sentenza è richiamata quale causa di estinzione del reato che ha determinato la pronuncia di non doversi procedere (nella fattispecie la prescrizione/estinzione).
Stabilisce i limiti alla pronuncia di assoluzione quando ricorre una causa estintiva: il giudice può assolvere per non doversi procedere o per non aver commesso il fatto solo se l'innocenza emerge con evidenza dagli atti; altrimenti deve dichiarare la non perseguibilità per causa estintiva senza rinviare per nuovo giudizio sugli effetti penali.
Prevede l'obbligo di pronuncia di sentenza di non doversi procedere in presenza di una causa estintiva del reato, salvo il caso di evidenza dell'innocenza (richiamato dalla Corte per spiegare la corretta applicazione).
Norma che disciplina le conseguenze della decisione di inammissibilità del ricorso; sulla base di essa la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e, per profili di colpa nel ricorso, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se nel processo sussiste una causa estintiva del reato (es. prescrizione), il giudice di merito può dichiarare la non doversi procedere; la Cassazione non annulla con rinvio per ottenere un'assoluzione a meno che l'innocenza non risulti dagli atti in modo assolutamente evidente (standard "ictu oculi").
- La richiesta di ulteriori accertamenti probatori (perizie, consulenze) da parte della difesa non è di per sé indice dell'evidenza dell'innocenza e non obbliga il giudice di legittimità a rimettere gli atti o a sollevare questioni tali da trasformare una estinzione per causa oggettiva in una assoluzione nel merito.
- I motivi di ricorso che si limitano a contestare la valutazione di insufficienza probatoria senza dimostrare che l'innocenza emerga in modo inoppugnabile dagli atti sono, secondo la giurisprudenza consolidata, inammissibili quando sorga una causa estintiva.
- Chi impugna in Cassazione in una fattispecie con estinzione del reato deve provare, con riferimenti agli atti, l'evidenza della innocenza; altrimenti il rischio è l'inammissibilità e l'imposizione di spese e ammende per ricorso colposo.
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