Cassazione Penale, Sentenza n. 7479/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Mangia aveva impugnato la sentenza di appello che lo aveva ritenuto colpevole del reato aggravato di disastro ambientale (art. 434, comma 2 c.p.), proponendo più censure: (1) violazione/erronea applicazione dell'art. 434 c.p. e vizio di motivazione per mancata prova scientifica dell'evento-disastro (la Corte d'appello avrebbe usato solo deduzioni logiche e massime di esperienza); (2) violazione dell'art. 603 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU per omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello (richiesta perché la sentenza di appello aveva mutato il giudizio rispetto ad atti/testimonianze del dibattimento); (3) violazione del principio di correlazione (artt. 521 e ss. c.p.p.) per aver condannato su modalità esecutive non specificate nell'imputazione (compost/percolato); (4) carenza di prova del contributo causale e soggettivo dell'imputato al disastro nonostante fosse ritenuto organizzatore/intermediario; (5) errata determinazione del dies a quo per la prescrizione (la difesa sosteneva che la consumazione fosse anteriore al 2005 e che quindi fosse intervenuta la prescrizione); (6) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e vizio motivazionale su tale diniego.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso come complessivamente infondato. Ha confermato la possibilità di qualificare come "disastro" anche un evento diacronico e silente (lento processo di contaminazione) e ha ritenuto legittimo l'uso della prova logica e della valutazione complessiva di molteplici elementi tecnici, documentali e dichiarativi (intercettazioni, analisi tecniche, documentazione amministrativa, sopralluoghi, dichiarazioni di collaboratori) per accertare l'evento e il nocumento. Il rigetto ha comportato la conferma della condanna per il reato aggravato di cui all'art. 434, comma 2 c.p. (pena della reclusione applicata in appello: quattro anni) e la conferma che la declaratoria di prescrizione aveva operato per il reato associativo (già dichiarata in appello). La Corte ha inoltre ritenuto corretta la ricostruzione del dies a quo come coincidente con l'ultima condotta di illecito sversamento accertata (ottobre 2005) e ha giudicato non viziata la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
comma 1 e comma 2 (capoverso)
La Corte ricorda che l'art. 434 tutela la pubblica incolumità e che il "disastro innominato" comprende sia eventi dirompenti istantanei sia fenomeni diacronici (contaminazioni lente e diffuse). Il comma 2 (l'aggravante per il verificarsi del disastro) non muta gli elementi essenziali del reato definito al comma 1: l'evento aggravante resta un'aggravazione della stessa fattispecie e il dolo è comune ad entrambe le forme.
presente nella imputazione (associazione per delinquere)
Riferimento alla contestazione originaria di associazione per delinquere in materia di traffico illecito di rifiuti; la Cassazione prende atto che per tale reato in appello era stata dichiarata la prescrizione.
comma 3 bis e norme sulla rinnovazione dell'istruttoria
La Corte chiarisce che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello (quando la sentenza di primo grado si rovescia) sussiste se la riforma si fonda su diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive; qui invece l'appello ha ritenuto ricostruito giuridicamente l'evento-disastro sulla stessa piattaforma probatoria, senza mutare l'attendibilità delle testimonianze, perciò la mancata rinnovazione non ha inciso sui diritti della difesa.
art. 521 e art. 522 cod. proc. pen.
principio di correlazione fra accusa e decisione
La Corte rammenta il criterio sostanzialistico: non c'è violazione se la decisione resta nei limiti dell'imputazione e il difensore ha avuto reale possibilità di contraddittorio sulle specificazioni emerse in dibattimento (modalità esecutive come compost/percolato sono state considerate precisazioni e non nuovi fatti).
art. 6 CEDU
par. 1 e 3 (principio di equo processo) e richiamo alla sentenza Dan c. Moldova
Il principio può imporre rinnovazione istruttoria quando la riforma si fondi sul diverso apprezzamento di dichiarazioni reputate decisive; tale obbligo non è automatico quando la riforma deriva da diverso inquadramento giuridico della stessa base probatoria tecnica e documentale.
art. 25 Cost.
comma 2 (principio di tassatività)
La Corte respinge la censura di analogia illegittima: l'art. 434 come norma di chiusura copre generi di eventi (anche non dirompenti) coerenti con le species elencate; l'interpretazione estensiva è ritenuta compatibile con il principio di tassatività perché ancorata alle species legislative.
riferiti alla prescrizione e al dies a quo
La Corte conferma che, quando il disastro è ricostruito come evento diacronico formato da condotte ripetute, la consumazione si protrae fino all'ultima condotta che ha concretamente sostenuto la causazione dell'evento; pertanto il dies a quo va individuato nell'ultima condotta accertata.
circostanze attenuanti generiche
Il giudice ha discrezionalità nel concedere le attenuanti generiche; lo stato di incensuratezza non impone automaticamente il riconoscimento se la gravità e la durata delle condotte escludono segni di ravvedimento.
Massime di principio
- La nozione di "disastro innominato" può ricomprendere anche processi lenti e diffusi di contaminazione ambientale: non è necessario un evento violento e istantaneo.
- La prova dell'evento-disastro può fondarsi su una valutazione logica complessiva di molteplici elementi tecnici, documentali e dichiarativi (intercettazioni, analisi chimiche, documentazione amministrativa, sopralluoghi), non solo su analisi specifiche sul suolo o sulla falda; tuttavia l'argomentazione deve essere solida e fondata su dati convergenti.
- In appello l'obbligo di rinnovare l'istruttoria (escussione di testi/consulenti) sussiste quando la riforma si basa su diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive: se invece la Corte cambia inquadramento giuridico della stessa base probatoria tecnica la rinnovazione non è automatica.
- Il dies a quo della prescrizione, quando il disastro è un fenomeno diacronico, può essere individuato nell'ultima condotta materiale che ha attivamente sostenuto l'inquinamento; pertanto il decorso può protrarsi fino all'ultimo atto illecito comprovato.
- La partecipazione e il ruolo dell'imputato (es. organizzatore/intermediario) possono essere provati con intercettazioni, documentazione e corrispondenza di traffici ripetuti: la prova diretta delle operazioni negli impianti non è l'unico mezzo per attribuire responsabilità concorsuale.
- Specificazioni delle modalità esecutive emerse nel dibattimento (es. compost contaminato, percolato) non costituiscono automaticamente un fatto nuovo se rientrano nella medesima contestazione sostanziale e sono state affrontate nel contraddittorio.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche resta matter di valutazione discrezionale: la mera incensuratezza non garantisce il riconoscimento se la condotta è particolarmente grave e protratta.
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