Cassazione Civile, Ordinanza n. 10913/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Ministero della giustizia ha impugnato il decreto della Corte d'appello di Perugia che, decidendo sull'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, aveva parzialmente accolto la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata di un precedente processo di equa riparazione, aumentando l'importo liquidato pro capite. In particolare, il Ministero aveva proposto opposizione incidentale deducendo due profili: da un lato, che alcuni istanti avevano agito quali eredi della parte originariamente costituita e dunque l'indennizzo avrebbe potuto essere riconosciuto solo in tale qualità, iure haereditatis; dall'altro, che non avrebbe dovuto essere riconosciuto alcun indennizzo per la fase del giudizio presupposto relativa al periodo necessario a pervenire alla dichiarazione di incompetenza della Corte d'appello di Roma. Con il ricorso per cassazione il Ministero ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello non aveva risposto a tali eccezioni, incorrendo in omessa pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando l'omessa pronuncia su alcuni motivi dell'opposizione incidentale proposta dal Ministero. Secondo la Corte, il giudice dell'opposizione non si era espresso né sul tema della spettanza dell'indennizzo agli eredi che avevano agito esclusivamente iure haereditatis, né sul profilo dell'imputabilità alle parti del tempo occorso per ottenere la declaratoria di incompetenza del giudice inizialmente adito. Tale omissione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e un difetto di attività del giudice. Ne è seguita la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, affinché riesamini la causa e si pronunci integralmente sui motivi dell'opposizione incidentale, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; l'omessa decisione su specifiche eccezioni o motivi di opposizione integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Indica il rito dell'opposizione avverso il decreto in materia di equa riparazione; il provvedimento impugnato era stato reso nell'ambito di tale opposizione.
artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
Sono richiamati ai fini della trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso un decreto in materia di equa riparazione, il giudice deve esaminare e decidere espressamente tutti i motivi e le eccezioni devolute dalle parti, inclusi quelli formulati in via incidentale.
- L'omessa pronuncia su uno o più motivi di opposizione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina un vizio di attività del giudice, censurabile in cassazione.
- Quando il ricorrente deduce che il giudice abbia trascurato questioni decisive sulla legittimazione a percepire l'indennizzo o sulla imputabilità del ritardo, la censura può essere accolta se dal provvedimento non risulta alcuna decisione su tali profili.
- In caso di accoglimento del ricorso per omessa pronuncia, la Corte di cassazione cassa il decreto e rinvia al giudice di merito affinché si pronunci compiutamente sulle questioni non esaminate e regoli le spese del giudizio di legittimità.
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