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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39183/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che, in sede di opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002, ha confermato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il difensore deduceva: 1) errore di diritto nell'interpretazione dell'art. 76 d.P.R. 115/2002 circa il significato di "ultima dichiarazione" (sosteneva che dovessero considerarsi i redditi 2022, in quanto il termine iniziale per la presentazione della dichiarazione 2022 era già decorso alla data del deposito dell'istanza 19/06/2023); 2) vizio di motivazione circa la legittimazione del difensore a proporre opposizione senza procura speciale.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondata la questione processuale sulla legittimazione del difensore: è sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore e non occorre procura speciale ex art. 122 c.p.p. Tuttavia il motivo principale sull'interpretazione dell'art. 76 è stato respinto: la Corte aderisce a un orientamento "intermedio" secondo cui, ai fini dell'individuazione del reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, va considerata l'ultima dichiarazione per la quale, al momento del deposito dell'istanza, sia scaduto il termine per la presentazione; solo se, dopo il decorso di quel termine, il contribuente abbia effettivamente presentato una nuova dichiarazione, si deve prendere riferimento a quest'ultima. Applicando la regola al caso, poiché alla data del 19/06/2023 il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione relativa al 2022 non era ancora scaduto (termine fissato al 30/11/2023) e nessuna nuova dichiarazione era stata presentata, l'interessata doveva autocertificare i redditi del 2021. L'ordinanza di inammissibilità è stata quindi confermata. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76

    Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'interessato deve essere titolare di un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione

    La Corte interpreta "ultima dichiarazione" come la dichiarazione relativa all'annualità per la quale, al momento del deposito dell'istanza, è risultato scaduto il termine per la presentazione; se dopo il decorso del termine il dichiarante ha presentato una nuova dichiarazione, questa nuova è da considerare

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99

    Norma procedurale di riferimento per l'opposizione avverso il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio; utilizzata come fondamento per il reclamo in sede giudiziaria

  • codice di procedura penale - art. 122

    La Corte precisa che non è necessaria la procura speciale di cui all'art. 122 c.p.p. per proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità del patrocinio; è sufficiente la dichiarazione di nomina del difensore

Massime di principio

  • Per la determinazione del reddito utile all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, fare riferimento alla dichiarazione relativa all'anno per il quale, al momento del deposito dell'istanza, è già scaduto il termine di presentazione; soltanto se, dopo il decorso di quel termine, sia stata effettivamente presentata una nuova dichiarazione, questa prevale
  • Se alla data di presentazione dell'istanza il termine per la dichiarazione dell'ultimo anno non è ancora scaduto e non è stata depositata una nuova dichiarazione, occorre autocertificare i redditi dell'anno precedente (quello per il quale il termine è già decorso)
  • Il difensore può proporre opposizione avverso il provvedimento di inammissibilità anche senza procura speciale: è sufficiente la dichiarazione di nomina nelle forme previste
  • In casi dubbi, allegare o depositare la dichiarazione dei redditi effettivamente presentata e verificare le scadenze ufficiali dell'Agenzia delle Entrate; la prova di una dichiarazione effettiva, anche se presentata entro l'anno corrente, può far prevalere il reddito più prossimo alla richiesta
  • Nel predisporre l'opposizione avverso il diniego di patrocinio, verificare attentamente le date (data di deposito dell'istanza di ammissione, termine di presentazione della dichiarazione per l'anno più recente) e documentare lo stato delle dichiarazioni per evitare inammissibilità formali

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