Cassazione Civile, Ordinanza n. 32810/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva convenuto in giudizio i ministeri competenti chiedendo l'accertamento del proprio credito per trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali degli immobili di categoria D. In primo grado la domanda era stata accolta; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il minor gettito dovesse essere calcolato considerando il complesso degli immobili passati ad autodeterminazione negli anni e non solo quelli dell'anno di riferimento. I ministeri hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 64 L. 388/2000 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 197/2002, sostenendo che il meccanismo normativo prevede un consolidamento dei trasferimenti già riconosciuti e che, quindi, nel calcolo annuale del minor gettito rilevano solo le nuove perdite non ancora compensate, con esclusione di quelle già coperte da trasferimenti consolidati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo solo parzialmente fondato, ma ha comunque cassato la sentenza impugnata. Ha richiamato un principio di diritto già affermato in precedenti conformi: i trasferimenti compensativi ex art. 64 L. 388/2000 spettano solo se il minor introito annuale supera entrambe le soglie previste; nel verificare tali soglie non si può tenere conto del minor gettito già compensato con trasferimenti consolidati negli anni precedenti, mentre per determinare il minor introito dell'anno si considerano anche le autodeterminazioni presentate negli anni precedenti non ancora compensate. Poiché la decisione d'appello non era conforme a tale criterio, è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 64 L. 23 dicembre 2000, n. 388
disciplina i trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI e subordina il riconoscimento del contributo al superamento di specifiche soglie annuali; il minor gettito già compensato stabilmente non va conteggiato per la verifica delle soglie, ma rilevano anche le autodeterminazioni pregresse non ancora compensate.
artt. 2 e 3 del d.m. 1 luglio 2002, n. 197
norma regolamentare attuativa del meccanismo di consolidamento e di determinazione dei contributi compensativi, da leggere in coerenza con l'art. 64 L. 388/2000.
è il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 101, comma 2, Cost.
i giudici sono soggetti soltanto alla legge, non alla prassi amministrativa.
la prassi amministrativa non è fonte del diritto e non vincola il giudice nell'interpretazione della legge.
norma richiamata per il deposito della memoria del controricorrente.
Massime di principio
- I trasferimenti erariali compensativi previsti per minori entrate tributarie degli enti locali vanno verificati anno per anno secondo le soglie fissate dalla legge, senza computare tra le perdite annuali quelle già definitivamente compensate e consolidate in precedenza.
- Nel determinare il minor gettito rilevante ai fini del contributo compensativo, si considerano anche le autodichiarazioni presentate in anni precedenti non ancora compensate, mentre sono escluse quelle già coperte da trasferimenti consolidati.
- La prassi amministrativa, le circolari e i comunicati dell'amministrazione non possono prevalere sulla legge e sul regolamento attuativo e non sono idonei a creare un diritto vivente vincolante per il giudice.
- Se il giudice di merito applica un criterio di calcolo del contributo compensativo difforme dal principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame.
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