Cassazione Civile, Ordinanza n. 11297/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva presentato un'istanza ultratardiva di ammissione al passivo del fallimento della società, chiedendo l'ammissione in prededuzione e in privilegio professionale di un credito di complessivi euro 4.577,36 per compensi legali, rimborso forfettario, IVA e CPA, liquidati da una precedente sentenza di Cassazione in favore del cliente da lui assistito e a carico della procedura fallimentare soccombente. Il giudice delegato aveva ammesso il credito con privilegio professionale ma senza prededuzione. Il professionista aveva proposto opposizione, rigettata dal Tribunale. Nel ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: violazione o falsa applicazione delle norme sul giudicato e nullità della sentenza; motivazione apparente, perplessa e contraddittoria; omesso esame di un fatto decisivo. Sosteneva che il Tribunale fosse contraddittorio perché, pur riconoscendo l'intangibilità del credito ammesso dal giudice delegato, aveva negato la prededuzione, ritenendo insussistente la responsabilità ex art. 147 T.U. spese di giustizia, nonostante il credito fosse sorto dopo la dichiarazione di fallimento e fosse conseguenza dell'iniziativa infondata della procedura che aveva promosso il giudizio.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, respingendo l'eccezione di inammissibilità fondata sul termine di cui all'art. 99 l.fall., perché la notifica via PEC era avvenuta l'ultimo giorno utile entro le ore 24. Ha quindi accolto i motivi riuniti, ritenendoli fondati nei limiti esposti. La Corte ha osservato che il credito azionato era quello per spese legali liquidate e poste a carico della procedura soccombente; pur prendendo atto del giudicato endofallimentare sulla sua ammissione, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva escluso la prededuzione. Secondo la Corte, infatti, il credito era sorto in costanza di fallimento, dopo la dichiarazione di fallimento, come conseguenza dei fatti costitutivi maturati nel giudizio promosso dalla procedura, e quindi rientrava tra i crediti prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.fall. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Macerata in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché notificato entro le ore 24 dell'ultimo giorno utile decorrente dalla comunicazione del provvedimento
i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali, e in particolare quelli maturati dopo la dichiarazione di fallimento, sono prededucibili secondo criterio cronologico
art. 147 T.U. 115/2002
la Corte ne richiama il contenuto nel dibattito delle parti, ma fonda la decisione non sulla responsabilità ex lege, bensì sulla prededuzione del credito per spese sorte in costanza di procedura
richiamato come norma sul giudicato nella formulazione del primo motivo, senza che la Corte vi fondi la decisione di merito
richiamato come norma sul giudicato nella formulazione del primo motivo, senza che la Corte vi fondi la decisione di merito
richiamato nel secondo motivo in relazione al vizio di motivazione apparente
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo motivo come parametro della motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicata dal ricorrente come base del primo motivo per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
indicata dal ricorrente per i vizi di nullità della sentenza e di motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
indicata dal ricorrente per omesso esame di fatto decisivo
art. 111, comma 1, l.f.
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, in relazione alla disciplina dei crediti nel fallimento
Massime di principio
- Ai fini della prededuzione fallimentare, assumono rilievo i crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento o comunque in occasione della procedura, anche quando derivino da iniziative processuali promosse dalla stessa massa fallimentare e successivamente rivelatesi infondate.
- Le spese di lite liquidate a carico della procedura per l'esito di un giudizio instaurato o coltivato dal fallimento possono essere qualificate come crediti prededucibili se i relativi fatti costitutivi maturano in costanza di procedura.
- La prededuzione va riconosciuta secondo un criterio cronologico quando il credito trova la sua genesi in un evento successivo all'apertura della procedura concorsuale e connesso al suo svolgimento.
- L'eccezione di tardività del ricorso è infondata quando la notificazione telematica risulta effettuata entro le ore 24 dell'ultimo giorno del termine, rilevando il momento di invio e ricezione della PEC.
- Quando il giudice di merito dà atto del giudicato interno o endofallimentare sull'ammissione del credito, non può poi escludere la prededuzione senza misurarsi con la diversa questione della natura e del momento genetico del credito stesso.
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