Cassazione Civile, Ordinanza n. 15098/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2009 nei confronti di un contribuente che aveva percepito remunerazioni per lavoro dipendente svolto presso l'Ambasciata degli Stati Uniti in Italia. In primo grado la CTP di Latina aveva accolto parzialmente il ricorso, rideterminando la base imponibile con scomputo degli oneri previdenziali; la CTR del Lazio aveva confermato. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserita nullità dell'avviso per difetto di valida sottoscrizione, sostenendo che la delega di firma fosse inidonea perché non nominativa, priva di motivazione e di limite temporale; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2, 15 e 19 della Convenzione Italia-USA contro le doppie imposizioni, assumendo che i redditi da lavoro resi presso l'ambasciata fossero imponibili esclusivamente negli Stati Uniti in base all'art. 19, anche per la pretesa extraterritorialità della sede diplomatica.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha ribadito che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di mera delega di firma, atto interno privo di rilevanza esterna, e può essere conferita anche tramite ordini o disposizioni di servizio senza necessità di indicazione nominativa del delegato o di un termine di validità, essendo sufficiente la riconducibilità della firma all'ufficio titolare del potere. Sul secondo ha affermato che, nel caso concreto, il contribuente era cittadino italiano e residente in Italia; l'unico collegamento con gli Stati Uniti era il datore di lavoro, circostanza insufficiente a spostare la potestà impositiva. Ha inoltre ritenuto che la prestazione resa presso l'ambasciata in Italia dovesse considerarsi effettuata in Italia ai fini convenzionali, con conseguente imponibilità in Italia, e che non vi fosse neppure un problema di doppia imposizione, poiché il CUD aveva solo funzione previdenziale e non risultavano ritenute fiscali operate dall'ambasciata. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere validamente apposta da un funzionario delegato mediante delega di firma; non è richiesto un formalismo ulteriore come la delega nominativa o a termine, purché sia verificabile ex post la riferibilità della firma all'ufficio titolare del potere.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto dalla disposizione.
artt. 2, 15 e 19 della Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni
La Corte ha ritenuto che, nel caso di un contribuente residente in Italia che lavori presso l'ambasciata statunitense in Italia, non operi un'esenzione convenzionale tale da attribuire l'esclusiva potestà impositiva agli Stati Uniti; la prestazione va considerata svolta in Italia e quindi imponibile in Italia.
art. 27 della medesima Convenzione
La Corte richiama la coerenza della soluzione con il quadro di diritto internazionale richiamato dalla Convenzione.
Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18.04.1961
L'esenzione fiscale prevista per alcuni membri del personale di servizio è espressamente limitata ai non cittadini dello Stato accreditato o a chi non vi abbia residenza permanente; la Corte la richiama come conferma della non operatività di un'esenzione generalizzata nel caso di specie.
Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24.02.1963
Richiamata in via analogica per sottolineare che il regime di esenzione rappresenta un'eccezione alla regola generale della tassazione nello Stato del territorio e presuppone la condizione di estraneità del contribuente rispetto allo Stato accreditatario.
L. 9.8.1967, n. 804
Normativa interna di recepimento delle Convenzioni di Vienna richiamata per il regime di immunità ed esenzioni.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma interna all'organizzazione dell'ufficio: non incide sulla titolarità del potere impositivo e non richiede, per la validità dell'atto, l'indicazione nominativa del delegato o un termine di efficacia, se la legittimazione alla firma è comunque verificabile in base ad atti organizzativi interni.
- In materia di imposizione sui redditi dei soggetti residenti, la mera circostanza che il datore di lavoro sia un'amministrazione o missione straniera non basta a sottrarre i compensi alla potestà impositiva dello Stato di residenza, quando non siano integrati specifici presupposti convenzionali di esenzione.
- Ai fini delle convenzioni contro le doppie imposizioni e delle norme pattizie sulle immunità diplomatiche, le esenzioni fiscali costituiscono eccezioni alla regola generale della tassazione nello Stato territoriale e vanno interpretate restrittivamente, richiedendo la presenza dei requisiti espressamente previsti dalle convenzioni.
- La nozione di prestazione svolta in uno Stato, ai fini dell'articolazione della potestà impositiva convenzionale, deve essere riferita al luogo effettivo di svolgimento dell'attività lavorativa; l'esistenza di una sede diplomatica straniera nel territorio non determina di per sé l'extraterritorialità fiscale.
- Quando non risulti una ritenuta fiscale effettuata dal datore di lavoro estero e il documento fiscale sia emesso solo per finalità previdenziali, non è configurabile, in concreto, un problema di doppia imposizione idoneo a giustificare l'esenzione invocata.
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