Cassazione Civile, Ordinanza n. 29466/2023 del 24/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vettore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal vettore per il pagamento di differenze di corrispettivo relative a prestazioni di trasporto merci eseguite tra agosto 2009 e aprile 2013, sul presupposto dell’applicazione di tariffe inferiori ai costi minimi previsti dall’art. 83-bis del D.L. n. 112/2008. La società committente ha proposto opposizione deducendo, tra l’altro, l’assenza o l’inidoneità dei provvedimenti amministrativi necessari a determinare i costi minimi nel periodo transitorio, l’erroneità dei calcoli, la carenza documentale e la decadenza dell’azione. In appello il vettore ha chiesto la riforma della decisione che aveva escluso parte del credito. La Corte d’appello, con c.t.u., ha riconosciuto solo una parte delle somme richieste. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: omesso esame della questione relativa alla non utilizzabilità degli indici pubblicati sul sito del Ministero per gli anni 2009-2011; violazione dell’art. 83-bis e del D.L. n. 5/2009 per l’assenza di decreti ministeriali esecutivi nel periodo transitorio; violazione della stessa disciplina per avere la Corte territoriale adottato un criterio di calcolo ritenuto illegittimo (chilometraggio e criterio misto). Il vettore ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, censurando la sentenza d’appello nella parte in cui aveva escluso la debenza di una porzione del credito, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere anche le somme per il periodo successivo, nonostante gli annullamenti amministrativi intervenuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società committente, ritenendo i motivi non confrontati con la ratio decidendi e in parte diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove; ha inoltre rigettato il ricorso incidentale del vettore, reputando corretto il ragionamento della Corte territoriale che, alla luce del complessivo quadro normativo e giurisprudenziale, aveva escluso la debenza delle somme per il periodo in cui mancavano parametri validi di riferimento dopo gli annullamenti delle tabelle/decreti. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
La norma viene letta nel contesto della disciplina dei costi minimi nel trasporto merci su strada; la Corte evidenzia la complessità della sua applicazione nel tempo, il ruolo dei parametri ministeriali e dell’Osservatorio, e ritiene inammissibili i motivi che non si confrontano con la ricostruzione operata dal giudice di merito.
D.L. n. 5/2009 convertito in L. n. 33/2009
È richiamato come fonte che incaricava il Ministero di adottare decreti esecutivi e di elaborare indici provvisori sul costo del carburante nel periodo transitorio.
La sospensione del giudizio era stata richiesta in primo grado in ragione della pendenza di giudizi davanti alla Corte di giustizia UE e alla Corte costituzionale.
La censura per violazione di legge è dichiarata inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi o pretende una nuova valutazione del merito.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere usato per censurare l’omesso esame di singoli elementi istruttori o la qualificazione del materiale probatorio.
Sono richiamati nel ricorso incidentale come parametri della censura sulla motivazione e sulla decisione della Corte territoriale.
artt. 2, 3, 24, 97, 111, 117 Cost.
Sono invocati dal ricorrente incidentale a sostegno della questione sulla disciplina dei costi minimi, ma la Corte rigetta il motivo.
art. 101 TFUE
È richiamato per la compatibilità della disciplina nazionale dei costi minimi con il diritto dell’Unione, alla luce delle pronunce della Corte di giustizia.
art. 4, par. 3, TUE
È richiamato insieme all’art. 101 TFUE nel valutare i limiti imposti dalla normativa UE alla disciplina nazionale dei costi minimi.
art. 41 Cost.
È menzionato nella parte in cui la Corte costituzionale ha escluso che i costi minimi determinati dal Ministero violassero la libertà di iniziativa economica, essendo giustificati da esigenze di utilità sociale e sicurezza stradale.
È richiamato nel quesito della c.t.u. e nel percorso argomentativo della decisione in relazione al computo degli importi dovuti per i trasporti.
È richiamato come disposizione che prevedeva una modalità provvisoria di calcolo mediante indici sul costo del carburante fino alle determinazioni definitive.
È richiamata per l’abrogazione delle disposizioni sui costi minimi di trasporto, inclusa la disciplina dell’art. 83-bis.
È richiamata come antecedente storico della disciplina tariffaria del trasporto merci su strada, basata sulle tariffe a forcella.
È richiamato come fonte che aveva abrogato il sistema delle tariffe a forcella, rimettendo i corrispettivi alla libera contrattazione.
Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315
È richiamata per la regolazione dei presupposti del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare il mancato scrutinio di singoli elementi istruttori o per contestare la qualificazione giuridica delle risultanze probatorie.
- Nel giudizio di legittimità la censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La valutazione delle prove, la selezione delle risultanze ritenute decisive e l’apprezzamento della loro attendibilità appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione, salvo illogicità o anomalie motivazionali rilevanti nei limiti del vizio dedotto.
- In una disciplina normativa complessa e stratificata nel tempo, il giudice di merito può fare applicazione dei parametri ritenuti validi in base al quadro giurisprudenziale e agli annullamenti sopravvenuti, senza che possa invocarsi un affidamento incolpevole in presenza di un contesto normativo instabile e controverso.
- Quando la domanda di pagamento si fonda su costi minimi di trasporto o su parametri tariffari provvisori, la loro utilizzabilità deve essere valutata alla luce della specifica fonte normativa vigente nel periodo considerato e degli eventuali annullamenti o disapplicazioni intervenuti.
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