Sentenza del 01/04/2022 n. 1139 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento catastale (catasto) - In genere - Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura c.d. DOCFA - Riclassamento - Motivazione - Differenze - Ragioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione della rendita catastale attribuita a seguito di procedura DOCFA. L'Ufficio ha operato una variazione/riclassamento sostenendo che la "rendita proposta non è congrua" senza fornire una motivazione tecnica dettagliata; questione circa la sufficienza della motivazione a seconda che l'attribuzione derivi da DOCFA (procedura collaborativa iniziata dal contribuente) o da riclassamento d'ufficio ex art. 1, comma 335, L. 211/2004.
La decisione
La Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso di attribuzione mediante DOCFA, l'obbligo motivazionale è assolto con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattende gli elementi fattuali forniti dal contribuente; l'ufficio non ha dimostrato con motivazione tecnica la diversa valutazione economica, avendo limitato la giustificazione a "rendita proposta non congrua". Pertanto la variazione/riclassamento d'ufficio è stata considerata motivata in modo insufficiente e la rendita derivante dalla procedura DOCFA è stata confermata (esito favorevole al contribuente).
Norme richiamate
legge n. 211 del 2004, art. 1, comma 335
art. 1, comma 335, L. n. 211/2004
Consente il riclassamento d'ufficio da parte dell'Amministrazione; quando l'ufficio interviene su classamenti già attribuiti deve fornire motivazione approfondita che evidenzi gli elementi di discontinuità che giustificano la variazione.
procedura DOCFA (prassi catastale dell'Agenzia)
Procedura collaborativa avviata dal contribuente; l'obbligo di motivazione dell'avviso relativo alla rendita attribuita mediante DOCFA è soddisfatto dalla indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattende gli elementi fattuali forniti e la differenza consista in una valutazione tecnica sul valore economico dei beni.
principio generale del dovere di motivazione degli atti amministrativi
Gli atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere adeguatamente motivati; motivazioni generiche o affermazioni prive di specificazione tecnica non soddisfano tale obbligo e possono portare all'annullamento dell'atto.
Massime di principio
- Quando la rendita è attribuita tramite DOCFA (iniziativa del contribuente) la motivazione amministrativa può ritenersi assolta indicando i dati oggettivi e la classe, purché l'Ufficio non disattenda gli elementi fattuali forniti.
- Se l'Ufficio interviene con un riclassamento d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 211/2004 la motivazione deve essere più circostanziata: è necessario indicare gli elementi di discontinuità rispetto al classamento precedente che giustificano la variazione.
- Una motivazione generica del tipo "rendita proposta non congrua" è insufficiente se priva di spiegazione tecnica o di riferimento a elementi oggettivi che giustifichino la diversa valutazione.
- In pratica, il contribuente deve fornire nella DOCFA dati e misurazioni oggettive; l'Ufficio che non contesti tali elementi specificamente non può limitarvisi a conclusioni generiche.
- In contenzioso, i giudici tendono a confermare la rendita proposta con DOCFA se l'Ufficio non dimostra tecnicamente la necessità della variazione.
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