Cassazione Penale, Ordinanza n. 26858/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La Corte di assise di appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado emessa dalla Corte di assise, che aveva dichiarato due imputati colpevoli del reato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla minorata difesa ai danni di una vittima. In appello, per uno degli imputati era stata riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti; per l'altro erano state concesse le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle aggravanti, con conseguente rideterminazione delle pene in 24 e 18 anni di reclusione. Le parti civili hanno proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale avesse riconosciuto le attenuanti generiche facendo leva su una rinuncia ai motivi e, in particolare, su una pretesa confessione apparente degli imputati, con motivazione ritenuta contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle parti civili per carenza di interesse a impugnare il punto relativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di profili attinenti esclusivamente al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo inoltre, ricorrendone i presupposti, l'annotazione ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere oggetto di impugnazione da parte della parte civile quando incidono soltanto sul trattamento sanzionatorio, mancando un interesse concreto all'impugnazione su tale punto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero non ricorrenti nel caso di specie.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
In presenza dei presupposti, deve disporsi l'annotazione per la tutela dei dati personali nel provvedimento diffuso.
art. 34, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
Richiamato in via di principio, per affermare che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria anche nei casi in cui il ricorso sia proposto dagli esercenti la potestà genitoriale del minore imputato.
Massime di principio
- La parte civile è legittimata a impugnare i capi della sentenza che incidono sulla sussistenza o qualificazione delle aggravanti, ma non ha interesse a impugnare le statuizioni che riguardano esclusivamente le circostanze attenuanti generiche e, più in generale, il trattamento sanzionatorio.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, la Corte di cassazione deve applicare la conseguente sanzione processuale del pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende, salvo espressa causa di esonero.
- Le censure che mirano a contestare la valutazione di una presunta confessione o la concessione delle attenuanti generiche non sono scrutinabili nel merito se il ricorrente non è titolare di un interesse giuridicamente rilevante rispetto a quel segmento decisorio.
- In sede di impugnazione, l'interesse della parte civile si misura in rapporto all'incidenza della statuizione sul suo diritto al risarcimento o ad altri profili rilevanti della pretesa civile, non già su aspetti meramente sanzionatori riferiti all'imputato.
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