Cassazione Penale, Sentenza n. 19470/2023 del 09/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare (arresti domiciliari poi sostituiti con obbligo di dimora e presentazione) applicata dal GIP per il reato di associazione per delinquere (artt. 416 e 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduce: 1) carenza di motivazione specifica con mera riproduzione di parti relative ad altra posizione; 2) insufficienza dei gravi indizi circa l'esistenza e la struttura dell'associazione, sostenendo che i presunti partecipi erano un gruppo familiare che svolge attività lecita e che mancavano elementi su pactum sceleris e affectio societatis; 3) inesistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. per mancanza di consapevolezza da parte del ricorrente del controllo mafioso del mercato; 4) mancanza delle esigenze cautelari, con critica alla valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata, logica e completa nei limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari: non è ammessa una rivalutazione del merito né un diverso apprezzamento del materiale probatorio salvo illogicità manifesta. Il tribunale di merito ha correttamente ricostruito l'esistenza del "gruppo Reda" attivo nella manomissione seriale di apparecchi da gioco (meccanismo della "doppia scheda bianca e nera") e il collegamento con la confederazione di 'ndrangheta Lanzino-Ruà-Patitucci, valorizzando dichiarazioni concordi di collaboratori e intercettazioni (in particolare captazioni del 4 luglio 2018 e altre). Le intercettazioni e le propalazioni sono state ritenute idonee a provare la partecipazione e la consapevolezza del ricorrente rispetto all'attività illecita e alle finalità di sostegno alla criminalità organizzata. La censura sulla presunta mera natura "familiare" del gruppo è stata respinta: i rapporti parentali non escludono il luogo del reato e possono anzi aggravare la pericolosità. Per quanto riguarda le esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale anche alla luce della continuità dei rapporti con ambienti criminali, pur prendendo atto della successiva sostituzione della misura.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto sussistente, nei limiti della gravità indiziaria, l'esistenza di un'associazione per delinquere articolata e stabile, fondata su ripetitività e continuità delle condotte; non è esclusa l'esistenza di un sodalizio per il solo fatto che partecipanti siano componenti della stessa famiglia
L'aggravante è stata ritenuta applicabile sulla base della consapevolezza del ricorrente circa il collegamento dell'attività illecita con la criminalità organizzata; la Corte ha accettato la valutazione del Tribunale che le intercettazioni e le dichiarazioni comprovano tale consapevolezza
Richiamato in relazione ai poteri del giudice delle misure cautelari e al sindacato sul requisito della gravità indiziaria; la Corte ha valutato che i requisiti procedurali e motivazionali sono stati rispettati
Norma sul riesame delle misure cautelari: la decisione del Tribunale del riesame è stata ritenuta adeguatamente motivata e immune da vizio di insufficiente valutazione
comma 1, lett. c) e c-bis)
La Corte ha chiarito che il requisito dell'autonoma motivazione richiesto per le ordinanze adottate inaudita altera parte non si estende alla decisione adottata dopo contraddittorio; in quest'ultimo caso la motivazione adeguata richiede completezza, adeguatezza e logicità commisurate al contesto
Richiamato in relazione al sindacato di legittimità sulla motivazione e all'impugnazione degli atti cautelari; la Corte ha limitato il proprio esame ai profili di legittimità senza rinnovare la valutazione probatoria di merito
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di garanzie processuali: la Corte ha ritenuto compatibile la motivazione resa con il diritto di difesa e con il contraddittorio
art. 3 Cost.
Citato nel contesto delle censure costituzionali prospettate ma senza che emergesse violazione della parità di trattamento o altre profili sostanziali
§ 5 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamato in relazione alla legittimità delle misure cautelari personali; la Corte ha ritenuto rispettati i requisiti di necessità e proporzionalità nella valutazione cautelare
Massime di principio
- In sede di Cassazione avverso decisioni sulle misure cautelari il sindacato è limitato: non è possibile rinnovare il giudizio di merito o riassegnare diverso valore agli elementi probatori salvo illogicità manifesta
- La presenza di rapporti familiari tra i partecipanti non esclude l'esistenza di un'associazione criminale; anzi, i legami parentali possono aumentare la pericolosità del sodalizio se integrati da elementi di continuità e ripetitività
- Intercettazioni e dichiarazioni concordi di più collaboratori di giustizia, se coerenti tra loro e con altri elementi (fatture, richieste di rimozione delle alterazioni, captazioni che descrivono interventi tecnici), possono costituire gravi indizi di partecipazione e consapevolezza
- Per contestare la motivazione di un provvedimento cautelare occorre indicare concretamente quale elemento logico sia mancante o quale passaggio sia manifestamente illogico; critiche generiche o alternative interpretazioni del materiale probatorio sono generalmente inammissibili in sede di legittimità
- La sussistenza delle esigenze cautelari può essere motivata anche con la persistenza di rapporti e interessi con ambienti criminali dimostrati da elementi indiziari, e non richiede prova certa ma gravità indiziaria e necessità della misura
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