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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17147/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano per vizi di motivazione, erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali la conferma della loro condanna per tentato furto aggravato. Hanno contestato in particolare la legittimazione della querela, sostenendo che la denuncia era stata presentata dal marito della titolare del negozio (Lenzo Sciascia Francesco) che, a loro dire, non era gestore di fatto ma si era solo limitato ad aprire il negozio perché la moglie era impossibilitata; secondo i ricorrenti ciò farebbe venire meno la condizione di procedibilità prevista per il reato contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondata la censura sulla procedibilità: dai documenti emergeva che quel giorno la titolare era impossibilitata e si era fatta sostituire dal marito, il quale aveva quindi la responsabilità del negozio e una posizione di detenzione qualificata dei beni custoditi. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che riconosce la legittimazione a proporre querela anche al detentore qualificato, inteso in senso ampio come relazione di fatto di custodia e gestione. Per tale motivo i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento normativo relativo alla tentata consumazione del reato; utilizzato per inquadrare il reato di tentato furto confermato in sede di merito.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di furto; applicata nel concreto per il tentativo di introdursi nel negozio e impossessarsi dei beni.

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Aggravante richiamata (es. furto in esercizio commerciale) utilizzata per la qualificazione del fatto.

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    Circostanza aggravante ovvero causa che incide sulla determinazione della pena; richiamata nella motivazione della condanna.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma processuale generale citata tra le norme richiamate dai ricorrenti; non ha determinato l'accoglimento del ricorso.

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Norma processuale invocata dai ricorrenti in relazione a vizi istruttori; la Corte non ha ritenuto sussistenti profili di illegittimità tali da inficiare il giudizio.

  • art. 337 cod. proc. pen.

    Ulteriore richiamo processuale presente nel ricorso; non decisivo per la pronuncia della Corte di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.

  • Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018 (Piricò)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che ai fini della procedibilità nei furti in esercizi commerciali rileva che il querelante sia titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, con autonomo potere di custodia, gestione e alienazione.

  • Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013 (Sciuscio)

    Decisione delle Sezioni Unite ritenuta centrale: il bene giuridico tutelato dal furto è anche il possesso inteso in senso ampio (detenzione qualificata), e chiunque abbia tale posizione di fatto è persona offesa e legittimato a proporre querela, anche in assenza di un titolo giuridico formale.

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre querela per un furto in un esercizio commerciale non spetta solo al proprietario: è sufficiente che chi denuncia abbia una posizione di detenzione qualificata dei beni, anche temporanea o come sostituto.
  • La condizione di procedibilità è soddisfatta quando chi presenta la querela è stato affidato quel giorno della responsabilità del negozio; la prova di tale affidamento può essere desunta da verbali o dichiarazioni rese all'atto della denuncia.
  • Per impugnare efficacemente la procedibilità occorre dimostrare l'assenza di detenzione qualificata da parte del querelante (ad es. che non era responsabile né di fatto né di diritto della custodia dei beni), non limitandosi a contestazioni vaghe.
  • In sede di cassazione le censure che riguardano la valutazione del quadro fattuale (chi era responsabile quel giorno) trovano difficile accoglimento se la motivazione di merito è coerente e supportata da elementi probatori.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione è frequente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la convenienza di ricorsi basati su questioni di fatto.

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