Cassazione Penale, Sentenza n. 1080/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati e l'esistenza della causa di giustificazione ex art. 393‑bis c.p.; 2) mancata acquisizione o assunzione di prova decisiva tempestivamente richiesta in dibattimento; 3) illegittimo utilizzo del verbale di s.i.t. del teste Padeletti (art. 512 c.p.p.); 4) assenza dell'elemento soggettivo, avendo i ricorrenti solo esercitato un diritto e non voluto opporsi all'operato del Maresciallo La Notte; 5) inattendibilità dei testi d'accusa e sottovalutazione delle prove difensive; 6) insussistenza del reato di cui all'art. 341‑bis c.p. a carico della Ouriarhni; 7) vizio di motivazione in ordine alla responsabilità di Morandini per minacce e percosse a carico di Pisani Paul.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha confermato la sentenza di appello che aveva: assolto entrambi dai capi relativi alla calunnia (per essere stata ritenuta esercizio del diritto di difesa e per omissione del contesto nelle denunce), confermato le condanne per i restanti reati (a Morandini: reati ai capi A, D ed E con pena rideterminata in 6 mesi e 20 giorni di reclusione; a Ouriarhni: reati ai capi A, B e C con pena rideterminata in 8 mesi di reclusione). La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito circa l'assenza della causa di giustificazione invocata, l'attendibilità dei testi d'accusa, la legittima revoca dell'ammissione dell'esame del teste Trevisan e l'irrilevanza pratica del verbale di s.i.t. di Padeletti (che comunque non è stato provato decisivo dagli appellanti). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la causa di giustificazione invocata non opera perché l'intervento per ispezione/controllo disposto dall'Autorità (Comune/Questore) era legittimo; la reazione dei privati può essere giustificata solo dinanzi a un comportamento oggettivamente illegittimo del pubblico agente, non per modalità scorrette o sgradevoli di attuazione
Quanto al verbale di s.i.t. del teste Padeletti, la Corte osserva che la Corte territoriale non lo ha valorizzato nella motivazione; inoltre i ricorrenti non hanno dimostrato che l'eventuale inutilizzabilità sarebbe stata decisiva per l'esito, come richiesto dalla giurisprudenza sulla prova di resistenza
La dedotta insussistenza del reato contestato a Ouriarhni non è stata ritenuta fondata: la Corte di merito ha adeguatamente motivato circa gli elementi costitutivi del reato e la decisione è rimasta impregiudicata in Cassazione, che non sindaca rivalutazioni di merito
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (e successive proroghe/estensioni)
Normativa procedurale che ha consentito la trattazione dei ricorsi senza intervento delle parti (trattazione a distanza/assente), applicata e richiamata per legittimare la modalità processuale seguita
Massime di principio
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice del merito nella rielaborazione delle risultanze probatorie: se vi è una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e di appello allineate), il sindacato di legittimità è molto limitato
- La causa di giustificazione invocata contro l'operato di un pubblico ufficiale richiede che il comportamento del pubblico agente sia oggettivamente illegittimo: mere modalità scorrette non bastano a giustificare la reazione del privato
- La contestazione dell'utilizzabilità di una prova acquisita illegittimamente richiede che il ricorrente dimostri l'incidenza decisiva di quella prova sull'esito (prova di resistenza); altrimenti l'eccezione è aspecifica e inammissibile
- La valutazione dell'attendibilità dei testi e della congruità della motivazione è riservata al giudice di merito; la parte che chiede la rinnovazione della valutazione in Cassazione deve indicare vizi formali o di diritto, non una diversa valutazione dei fatti
- La revoca dell'ammissione di un testimone può essere corretta quando il quadro probatorio risultante dagli altri testi è sufficientemente completo e l'esame aggiuntivo sarebbe superfluo
- In impugnazioni penali, i motivi che riproducono argomentazioni già valutate in appello, senza indicare vizi di diritto o profili nuovi rilevanti, hanno scarse probabilità di successo in Cassazione
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