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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07269/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un proprietario di una struttura in Umbria, pubblicizzata come struttura ricettivo-alberghiera e location per eventi, era stato sottoposto a verifica fiscale e destinatario di un processo verbale di contestazione per omessa dichiarazione dello svolgimento di attività alberghiera. Era stato anche avviato un procedimento penale per dichiarazioni fiscali infedeli, poi archiviato. L'interessato aveva quindi agito in sede civile chiedendo il risarcimento dei danni, assumendo che l'accertamento fosse arbitrario e illegittimo per colpa degli accertatori ministeriali e che le conseguenti sanzioni fossero ingiuste, poiché l'attività svolta sarebbe stata mera locazione immobiliare e non attività alberghiera. La domanda era stata rigettata in primo grado e in appello. In cassazione il ricorrente articolava quattro motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c.; (2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata ammissione di prove istruttorie; (3) violazione degli artt. 21 e 44 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 18 per non avere la Corte territoriale considerato la distinzione tra attività alberghiera e dimora storica; (4) vizio sulla regolazione delle spese, lamentando la mancata compensazione nonostante il rigetto di eccezioni e domande dell'amministrazione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo: i primi due perché, essendo la decisione d'appello conforme a quella di primo grado, era precluso il ricorso ex art. 360, comma 4, c.p.c. nella forma prospettata; inoltre tutti e tre i motivi tendevano in realtà a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente regolato le spese in base alla soccombenza globale e che il rigetto di una domanda accessoria ex art. 96 c.p.c. non integra soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in adunanza camerale del ricorso.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).

    Quando l'appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, è precluso il motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • artt. 21 e 44 l.r. 27 dicembre 2006 n. 18

    Erano invocati per sostenere la distinzione tra diverse tipologie di accoglienza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa ricostruzione del fatto.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese presuppone soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni; il rigetto di una domanda accessoria non basta a integrarla.

  • art. 96 c.p.c.

    Il rigetto in gravame della domanda di responsabilità aggravata, se accessoria rispetto alla domanda di merito integralmente accolta in appello, non integra soccombenza reciproca.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametra l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato implicitamente nella ricostruzione della responsabilità civile della PA: il danno non è in re ipsa e occorre accertare danno, ingiustizia, nesso causale e colpa/dolo dell'agente pubblico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni e sui medesimi fatti, il ricorso non può essere fondato sul vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., se la censura è sostanzialmente volta a rimettere in discussione il merito.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la formale denuncia di violazione di legge, omesso esame o mancanza di motivazione, miri in realtà a una nuova valutazione dei fatti storici e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In tema di responsabilità civile della pubblica amministrazione, l'illegittimità dell'azione amministrativa non comporta automaticamente l'ingiustizia del danno: occorre accertare separatamente l'esistenza del danno, la sua ingiustizia, il nesso causale con la condotta della PA e l'elemento soggettivo del dolo o della colpa.
  • La regolazione delle spese segue la soccombenza complessiva e, se il giudice di appello riforma la decisione di primo grado, deve rideterminare anche le spese del primo grado in base all'esito globale della lite.
  • Il rigetto in appello di una domanda accessoria, quale quella ex art. 96 c.p.c., non integra di per sé soccombenza reciproca e non giustifica la compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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