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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21779/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata di appello resta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per fatti ricostruiti come aggressione ai danni delle persone offese, in relazione anche a un'ipotesi di estorsione tentata. Con il primo motivo contestava la responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti. Con il secondo motivo censurava il diniego dell'attenuante ex art. 114 c.p. e delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in presenza di doppia conforme, perché mirava a una rivalutazione delle prove e dei fatti, e il secondo motivo manifestamente infondato, poiché la motivazione di merito era ampia e priva di evidenti illogicità, restando insindacabile la discrezionalità del giudice di merito in punto trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante del fatto di minore gravità o del contributo di minima importanza viene evocata come oggetto di censura, ma la Corte ne esclude la configurabilità della doglianza in sede di legittimità perché la motivazione di merito sul punto è ampia e non manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle fonti di prova o una diversa ricostruzione del fatto mediante criteri valutativi alternativi a quelli adottati dai giudici di merito.
  • Il sindacato di legittimità non può investire la tenuta logica di una motivazione ampia, coerente e non manifestamente illogica, specie quando la ricostruzione del fatto si fondi anche su una percezione diretta del teste ritenuta attendibile dai giudici di merito.
  • Le censure relative al diniego di attenuanti generiche o di altre attenuanti discrezionali sono inammissibili quando si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito e la motivazione del giudice di appello sia adeguata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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