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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01786/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta da un soggetto che assumeva di essere caduto, in data 13 luglio 2014, a causa di una buca presente sull’asse stradale, in corrispondenza di un tombino, riportando conseguenze dannose. Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’appello confermava il rigetto, ritenendo in sostanza non provata la riconducibilità della caduta al tombino e valorizzando anche la negligenza del danneggiato. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c., sostenendo che la responsabilità del custode andrebbe affermata anche a fronte di negligenza del danneggiato, salvo comportamento imprevedibile ed eccezionale idoneo a interrompere il nesso causale; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente richiesto la prova di un’insidia o trabocchetto e non avesse valorizzato la non contestazione della dinamica del sinistro; con il terzo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’impercettibilità del dislivello. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il secondo motivo nella parte in cui mirava a una rivalutazione del merito e non rispettava i criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c.; ha inoltre osservato che il Comune aveva comunque contestato integralmente i fatti. Poiché la sentenza d’appello era sorretta anche da un’autonoma ratio basata sulla mancata prova del fatto storico della caduta sul tombino, tale ratio, divenuta definitiva per il rigetto del secondo motivo, ha reso assorbiti il primo e il terzo motivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisiva l’autonoma motivazione della sentenza impugnata relativa alla mancata prova che la caduta fosse stata effettivamente causata dal passaggio sul tombino; tale statuizione non è stata validamente censurata in cassazione. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma generale sull’illecito aquiliano, ma nel caso concreto la Corte non ha ribaltato la decisione di merito perché è mancata la prova del fatto costitutivo del danno riconducibile alla custodia della strada.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode presuppone la prova che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia; la negligenza dell’utente può assumere rilievo causale esclusivo o concorrente, ma nel caso deciso la questione è stata assorbita dalla mancata prova del nesso fattuale tra tombino e caduta.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell’onere della prova, tendeva a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, senza confrontarsi correttamente con il paradigma del vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla non contestazione è stata respinta perché il Comune aveva integralmente contestato i fatti e, in ogni caso, il principio di non contestazione presuppone la conoscenza dei fatti dedotti dalla controparte.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata reputata non correttamente prospettata, poiché il ricorrente mirava in realtà a una rivalutazione del merito e non a denunciare un effettivo uso distorto delle prove secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 244 c.p.c.

    Richiamato insieme agli altri vizi processuali, ma senza che la Corte ravvisasse una censura idonea a superare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata come norma sul rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In materia di responsabilità da cose in custodia, il danneggiato deve provare il fatto storico che lega la cosa al danno; se manca la prova che la caduta sia stata causata proprio dalla cosa dedotta in giudizio, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
  • La negligenza dell’utente della strada può assumere rilievo causale, esclusivo o concorrente, senza necessità che sia connotata da imprevedibilità assoluta; tuttavia tale tema resta logicamente successivo alla verifica della stessa prova del nesso causale tra cosa e evento.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. è inammissibile quando si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito o del materiale istruttorio, anziché in una censura specifica e conforme ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti conosciuti dalla parte onerata della contestazione; una contestazione espressa e integrale dei fatti esclude che essi possano considerarsi ammessi.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e decisiva, la mancata censura valida di tale ratio rende assorbite le ulteriori doglianze, anche se potenzialmente fondate su altri errori di diritto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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