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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27398/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La vicenda riguarda la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Tribunale di Milano in favore di un assistito. Il difensore ha proposto opposizione avverso il decreto di revoca, ma l’impugnazione è stata trasmessa alla Corte di cassazione. In sede di legittimità si è posta esclusivamente una questione di qualificazione del rimedio esperibile: la difesa insisteva per l’accoglimento del ricorso, mentre il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che l’impugnazione fosse qualificata come opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 e che gli atti fossero restituiti al Presidente del Tribunale di Milano. La Corte ha quindi esaminato se contro il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato fosse esperibile il ricorso diretto per cassazione oppure l’opposizione al presidente dell’ufficio giudiziario competente.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l’impugnazione non fosse un ricorso diretto per cassazione, ma dovesse essere qualificata come opposizione ai sensi dell’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Milano, competente a decidere sull’opposizione avverso il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La decisione chiarisce che il rimedio ordinario contro la revoca disposta dal giudice è l’opposizione prevista dal testo unico sulle spese di giustizia, mentre il ricorso per cassazione diretto è previsto solo nei casi contemplati dall’art. 113 del medesimo d.P.R., in particolare per il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario.

Norme richiamate

  • art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    costituisce il rimedio generale e ordinario per impugnare i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, inclusi quelli di revoca dell’ammissione; l’impugnazione va proposta al presidente del tribunale o della corte d'appello che ha emesso il provvedimento

  • art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato come base normativa del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 113 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    prevede il ricorso per cassazione solo per il decreto che decide sulla richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario; non è applicabile alla revoca disposta d’ufficio dal giudice procedente

  • art. 611 cod. proc. pen.

    indicato come modalità di trattazione del ricorso in sede di legittimità

Massime di principio

  • Il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non è impugnabile direttamente con ricorso per cassazione, ma deve essere contestato con opposizione al presidente dell’ufficio giudiziario che ha emesso il decreto.
  • L’art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002 opera come rimedio generale in materia di patrocinio a spese dello Stato e si applica, per coerenza sistematica, anche ai decreti di revoca e ai provvedimenti di inammissibilità per carenze formali.
  • Il ricorso diretto per cassazione è rimedio eccezionale, ammesso solo nei casi espressamente previsti dall’art. 113 d.P.R. n. 115 del 2002, cioè contro il decreto che decide sulla revoca richiesta dall’ufficio finanziario.
  • La cognizione dell’opposizione in materia di gratuito patrocinio resta affidata al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo un modello unitario e semplificato delle impugnazioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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