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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03326/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi all’attività difensiva svolta in un precedente giudizio avanti al giudice di pace. La società ingiunta propose opposizione, ma il giudice di pace la dichiarò inammissibile ritenendo tardiva la notificazione rispetto al termine di quaranta giorni e, al tempo stesso, affermando che il rito speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011 non era applicabile alla controversia, che andava quindi trattata con rito ordinario. La società soccombente in appello ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di norme processuali e sostenendo che, per effetto del principio di apparenza, il provvedimento del giudice di pace, pur formalmente reso con ordinanza, andava considerato come decisione resa secondo il rito ordinario e dunque appellabile; chiedeva quindi la cassazione della sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l’appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, non basta la forma esteriore del provvedimento, ma occorre verificare se la scelta del rito sia stata consapevole e coerente con il contenuto della decisione. Nel caso concreto, il giudice di pace aveva deciso con ordinanza ma aveva espressamente escluso l’applicabilità dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, ritenendo la controversia soggetta al rito ordinario e dichiarando tardiva l’opposizione perché non proposta nelle forme ordinarie. Tale contraddizione impediva di attribuire rilievo decisivo alla sola forma dell’ordinanza e imponeva di ritenere esperibile l’appello. La sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile l’appello è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Taranto in diversa composizione, perché esamini nel merito l’appello e l’opposizione della società; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto che l’erronea indicazione numerica del vizio dedotto non determina di per sé l’inammissibilità del ricorso, se il motivo è chiaro nel contenuto e nelle conseguenze richieste.

  • art. 323 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale invocata nel motivo di ricorso per contestare il regime impugnatorio.

  • art. 339 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale invocata nel motivo di ricorso per contestare il regime impugnatorio.

  • art. 641 c.p.c.

    È richiamato per il termine di opposizione al decreto ingiuntivo, la cui tardività era stata affermata nel giudizio di merito.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato nel dibattito sul rito applicabile all’opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    È la norma centrale: la Corte afferma che il regime impugnatorio dipende dal rito effettivamente applicato o comunque apparente; se il giudice, pur usando la forma dell’ordinanza, esclude espressamente l’applicabilità della norma e tratta la causa come soggetta al rito ordinario, l’impugnazione ammissibile è l’appello.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 385, co. 3, c.p.c.

    Indicato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità nel giudice di rinvio.

Massime di principio

  • Ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione, rileva il principio di apparenza: la parte deve fare affidamento sul rito effettivamente applicato dal giudice, purché la scelta sia frutto di una opzione processuale consapevole e coerente con il contenuto del provvedimento.
  • La sola forma esteriore del provvedimento non è decisiva se il giudice, pur adottando la forma tipica di un rito speciale, afferma espressamente che quel rito non è applicabile alla fattispecie e decide invece secondo le regole del rito ordinario.
  • In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, la qualificazione del provvedimento conclusivo come ordinanza o sentenza non è autonoma e astratta, ma va letta alla luce dell’effettivo percorso processuale e delle esplicite affermazioni del giudice sul rito applicabile.
  • L’erronea indicazione del numero del vizio ex art. 360 c.p.c. non comporta inammissibilità quando il contenuto del motivo e la censura dedotta siano chiari e univoci.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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