Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 28766/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la decisione poteva essere adottata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa. La sentenza di patteggiamento resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP che aveva recepito l'accordo di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., lamentando la mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte rileva che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Nel caso concreto, però, la sentenza impugnata aveva dato atto, sia pure sinteticamente, della corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e della congruità della pena concordata. La doglianza è quindi ritenuta non specifica e non autosufficiente, non emergendo un errore manifesto nella qualificazione giuridica.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi tassativamente indicati: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 444 c.p.p.

    Nel patteggiamento l'accordo tra le parti esonera l'accusa dall'onere della prova e consente una motivazione succinta della sentenza che recepisce l'accordo, purché sia descritta sinteticamente la fattispecie, affermata la correttezza della qualificazione giuridica e la congruità della pena.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena deve essere adottata de plano, senza formalità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    È la norma in base alla quale il fatto è stato ritenuto correttamente qualificato nella sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i vizi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è sindacabile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile, senza margini di opinabilità, dal capo d'imputazione e dalla sentenza.
  • La motivazione della sentenza di patteggiamento può essere sintetica, essendo sufficiente che il giudice dia conto della corretta qualificazione del fatto e della congruità della pena concordata.
  • Una doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile se non indica con precisione un errore manifesto e non è autosufficiente rispetto al contenuto degli atti richiamati.
  • L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.