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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10569/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un tentativo di furto aggravato. Il ricorso articolava quattro censure: 1) violazione dell'art. 336 c.p.p. in tema di condizione di procedibilità, assumendo che mancasse la valida richiesta di procedere da parte della persona offesa; 2) violazione di legge con riferimento all'art. 162-ter c.p., deducendo la mancata applicazione della causa di estinzione/definizione prevista da tale norma, ma con argomenti ritenuti generici; 3) omessa applicazione delle attenuanti generiche, censura ricondotta in sentenza all'art. 62 n. 6 c.p. e comunque ritenuta inammissibile e manifestamente infondata, in presenza di una motivazione di merito ritenuta adeguata; 4) mancata applicazione d'ufficio delle sanzioni sostitutive, doglianza non dedotta in appello e quindi non proponibile in cassazione, oltre che rimessa alla discrezionalità del giudice in assenza di espressa richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché dagli atti risultava la espressa richiesta di procedere da parte della persona offesa contenuta nel verbale di denuncia; generico il secondo motivo, per difetto di specificità e di correlazione con la decisione impugnata, con conseguente inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.; non consentito e manifestamente infondato il terzo motivo sulle attenuanti generiche, poiché la motivazione del giudice di merito era esente da manifesta illogicità; non consentito il quarto motivo sulle sanzioni sostitutive, perché non previamente dedotto in appello ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., oltre al rilievo che l'applicazione d'ufficio non è obbligatoria ma discrezionale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.p.

    La condizione di procedibilità è integrata dalla espressa richiesta di procedere da parte della persona offesa risultante dal verbale di denuncia.

  • art. 162-ter c.p.

    La relativa doglianza deve essere specifica; in mancanza di specificità del motivo, la censura è inammissibile.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Nel testo è richiamato in relazione alle attenuanti generiche, ma la Corte evidenzia che il diniego delle attenuanti è censurabile solo nei limiti della manifesta illogicità della motivazione di merito.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità e di correlazione tra motivi di ricorso e decisione impugnata determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    In cassazione non possono proporsi questioni non dedotte come motivi di appello, a pena di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che contesti la procedibilità del reato quando dagli atti emerga in modo chiaro la valida richiesta di procedere della persona offesa.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alle ragioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomenti generici o non confrontati con la motivazione del giudice di merito comporta l'inammissibilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o apparenza della motivazione, non potendosi richiedere al giudice di merito di confutare uno per uno tutti gli elementi prospettati dalle parti.
  • Le questioni non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo i casi espressamente consentiti dalla legge.
  • L'applicazione delle sanzioni sostitutive non costituisce un obbligo automatico del giudice, ma un potere discrezionale da esercitare, in presenza dei presupposti, secondo la valutazione del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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