Cassazione Civile, Ordinanza n. 26991/2025 del 07/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un proprietario di immobile ha convenuto in giudizio i vicini chiedendo l'accertamento della realizzazione, sul terrazzo di loro proprietà, di una tettoia con tegole asseritamente costruita in violazione delle distanze legali e la condanna alla rimozione del manufatto oltre al risarcimento del danno, deducendo la lesione di due vedute dirette, laterali e oblique dal proprio immobile sul terrazzo sottostante. I convenuti si sono difesi contestando la pretesa e, in via riconvenzionale, hanno chiesto l'accertamento dell'illiceità delle vedute esercitate dall'attore e la loro chiusura. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente la domanda, ordinando l'arretramento della tettoia e condannando al risarcimento, mentre la Corte d'appello ha riformato la decisione, disponendo l'integrale demolizione del manufatto sino al rispetto della distanza di tre metri ex art. 907 c.c., calcolata secondo criterio radiale. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione dell'art. 345 c.p.c. per asserita novità in appello delle domande di accertamento dell'illiceità della tettoia e di demolizione; 2) nullità della sentenza e del procedimento per omesso rilievo della novità delle domande; 3) omesso/insufficiente esame di un fatto decisivo, sostenendo che in primo grado si sarebbe discusso della lesione della servitù di veduta rispetto alla tettoia, mentre in appello la lesione sarebbe stata riferita alla sola pensilina residuata dalla riduzione del manufatto; 4) violazione dell'art. 1102 c.c., assumendo che l'uso della facciata condominiale su cui era infisso il manufatto rientrasse nelle facoltà consentite sull'uso della cosa comune; 5) omessa/insufficiente motivazione sul fatto che l'appoggio del manufatto sulla facciata non avesse pregiudicato la cosa comune. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi primo, secondo e terzo, osservando che la domanda originaria era già diretta a far accertare la lesione del diritto di veduta e che in appello non vi era stata mutatio libelli ma solo contestazione dell'insufficienza della riduzione del manufatto a rispettare la distanza di legge; ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi quarto e quinto perché non colpivano la ratio decidendi, fondata sulla lesione del diritto di veduta e non sulla liceità dell'uso della cosa comune. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che in appello fossero state proposte domande nuove, rilevando che la pretesa originaria era già volta all'accertamento della lesione della veduta e alla rimozione del manufatto, e che l'appello si era limitato a censurare l'erronea applicazione della disciplina comunale in luogo dell'art. 907 c.c. e l'insufficienza della sola riduzione della tettoia. Ha inoltre dichiarato inammissibili le censure fondate sull'art. 1102 c.c. perché non investivano la reale ratio della sentenza impugnata, che era la violazione della distanza legale rispetto alle vedute. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte ha escluso la novità delle domande in appello, ritenendo che l'oggetto della pretesa fosse rimasto immutato rispetto al primo grado.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La Corte ha ribadito che il vizio oggi deducibile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera insufficienza della motivazione.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché non investiva la ratio decidendi; la Corte ha solo osservato incidentalmente che l'assetto realizzato non appariva conforme all'uso consentito della cosa comune.
È stata ritenuta la norma applicabile nei rapporti tra proprietari di immobili confinanti, imponendo il rispetto della distanza di tre metri dalle vedute del vicino.
art. 112 del regolamento edilizio comunale
La Corte ha ritenuto che non fosse applicabile alla controversia tra privati in tema di distanze dalle vedute, perché il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento all'art. 907 c.c.
Richiamato nel chiarire che, ai fini dell'art. 360, n. 5 c.p.c., il "fatto" storico può essere principale o secondario se controverso e decisivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di distanze legali dalle vedute, tra proprietari confinanti la disciplina codicistica dell'art. 907 c.c. prevale sulle regole edilizie comunali quando la controversia attiene ai rapporti privatistici tra fondi contigui e alla tutela del diritto di veduta.
- Non vi è domanda nuova in appello quando la parte ripropone la medesima pretesa sostanziale già formulata in primo grado, anche se usa espressioni in parte diverse o precisa meglio il bene della vita richiesto; ciò che rileva è l'identità del petitum sostanziale e della causa petendi.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'insufficienza della motivazione, né le singole questioni giuridiche o i meri elementi istruttori valutati dal giudice di merito.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se il motivo investe un profilo estraneo al fondamento della decisione, esso è inammissibile.
- L'eventuale liceità dell'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. non può essere utilmente invocata se la decisione di merito si fonda, in via centrale, sulla violazione del diritto di veduta del vicino e sul mancato rispetto della distanza legale.
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