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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10307/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società italiana)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di riconoscimento in Italia dell’efficacia di una sentenza resa in Tunisia, che aveva condannato una società italiana al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni nell’ambito della rottura di un rapporto commerciale di rappresentanza. La Corte d’appello di Bologna ha negato il riconoscimento ritenendo, da un lato, sussistente il giudicato e la competenza del giudice tunisino, ma dall’altro mancante il requisito previsto dall’art. 3, primo comma, lett. b), della Convenzione italo-tunisina del 15 novembre 1967, perché il termine di comparizione non era stato rispettato e la società convenuta non poteva considerarsi domiciliata in Tunisia. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione della Convenzione sostenendo che il termine di 90 giorni non sarebbe richiesto quando il convenuto si sia costituito in giudizio, e che comunque l’eventuale vizio di citazione sarebbe stato sanato dalla costituzione; con il secondo ha contestato il criterio di individuazione del luogo in cui la convenuta si trovava, sostenendo che dovesse aversi riguardo ai principi di ordine pubblico internazionale e non alla legge italiana, valorizzando anche uno scambio di comunicazioni preliminari in cui le parti avrebbero eletto domicilio presso i rispettivi difensori. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato lamentando, in sintesi, che la Corte d’appello avesse individuato come oggetto della domanda il riconoscimento della sentenza d’appello tunisina e non di quella di cassazione, e che avesse omesso di pronunciarsi sull’inammissibilità di alcuni documenti prodotti tardivamente. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale, affermando che il termine di comparizione di 90 giorni previsto dalla Convenzione va osservato ogni volta che la parte soccombente non si trovi nel territorio dello Stato in cui è pronunciata la sentenza, anche se poi si costituisca, e che la verifica del luogo in cui la parte si trovava va compiuta secondo la legge italiana, nel senso della sede statutaria della società, non essendo sufficiente un’eventuale elezione di domicilio processuale non prevista dalla Convenzione; ha inoltre ritenuto non decisiva la censura sull’apparente errore motivazionale e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Il ricorso principale è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società tunisina. Ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’appello dell’art. 3, primo comma, lett. b), della Convenzione italo-tunisina: il termine minimo di comparizione di 90 giorni è requisito autonomo e necessario per il riconoscimento della sentenza straniera quando la parte soccombente non si trovi nel territorio dello Stato in cui è stata pronunciata la decisione, a prescindere dalla sua costituzione in giudizio. Ha inoltre confermato che il luogo in cui la parte si trovava va determinato secondo la legge italiana, individuando la sede statutaria della società come riferimento, e ha escluso rilievo a un’elezione di domicilio non espressamente considerata dalla Convenzione. Conseguentemente, il ricorso incidentale condizionato della società resistente è stato dichiarato assorbito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, primo comma, lett. b), Convenzione tra Italia e Tunisia del 15 novembre 1967

    "il termine di comparizione non dovrà essere inferiore a novanta (90) giorni"

    Il termine minimo di 90 giorni è un requisito autonomo del riconoscimento e va verificato ogni volta che la parte soccombente non si trovi nel territorio dello Stato in cui è stata pronunciata la sentenza, anche se la parte si sia costituita in giudizio.

  • art. 2, primo comma, L. 31 maggio 1995, n. 218

    La disciplina convenzionale bilaterale italo-tunisina resta salva e prevale rispetto alla legge generale sul diritto internazionale privato.

  • art. 64, L. 31 maggio 1995, n. 218

    È richiamato come disciplina generale del riconoscimento delle sentenze straniere, ma nel caso concreto è superato dalla Convenzione bilaterale.

  • art. 163-bis c.p.c.

    È evocato in chiave comparativa per evidenziare la funzione del termine di comparizione nel diritto processuale italiano.

  • art. 164 c.p.c.

    La nullità per inosservanza del termine può essere sanata dalla costituzione del convenuto, ma tale regola non elide il distinto requisito pattizio richiesto dalla Convenzione.

  • art. 2328 c.c.

    È utilizzato per individuare, secondo la legge italiana, la sede statutaria della società come criterio rilevante per stabilire il luogo in cui la parte si trovava.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Le anomalie motivazionali rilevano solo se si traducono in mancanza materiale o apparenza della motivazione, non in semplice insufficienza.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    La motivazione meramente apparente o inesistente integra vizio di legge processuale, non la semplice insufficienza motivazionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il richiamo alla norma può essere ritenuto sufficiente se dalla censura emerge chiaramente il vizio denunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La violazione di norme processuali è riconducibile a questo motivo, anche se la rubrica del ricorso richiama erroneamente il n. 3.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 non consente più la deduzione della mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • art. 73, par. 3, Regolamento (UE) n. 1215/2012

    Le convenzioni bilaterali concluse prima dell’entrata in vigore del regolamento restano applicabili nei rapporti con Stati terzi.

  • art. 52 Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

    Richiamata per il principio secondo cui il domicilio della parte si determina secondo la legge interna.

  • art. 53 Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

    Concorre al criterio di determinazione del domicilio secondo la legge nazionale.

  • art. 70 c.p.c. commerciale tunisino

    Richiamato solo in via comparativa per mostrare la diversa disciplina tunisina del termine di comparizione.

  • art. 71 c.p.c. commerciale tunisino

    Richiamato solo in via comparativa per la sanatoria della nullità in caso di costituzione del convenuto.

Massime di principio

  • Nelle convenzioni bilaterali sul riconoscimento delle sentenze straniere, il requisito del termine minimo di comparizione può costituire una condizione autonoma e inderogabile di delibazione, distinta dalla verifica della rituale instaurazione del contraddittorio nel giudizio straniero.
  • Se la convenzione richiede che la parte soccombente non si trovi nel territorio dello Stato di pronuncia, tale verifica va compiuta secondo il criterio di collegamento indicato o, in mancanza, secondo la legge del foro ad quem; un’elezione di domicilio processuale non vale se la norma pattizia fa riferimento al domicilio reale e non la contempla espressamente.
  • La costituzione in giudizio del convenuto non sana automaticamente la violazione di un requisito convenzionale posto a presidio del diritto di difesa quando la norma internazionale lo prevede come condizione aggiuntiva per il riconoscimento della sentenza.
  • Nel giudizio di cassazione, la rubrica del motivo non è decisiva: ciò che conta è che dalla sostanza della censura sia chiaramente individuabile il vizio dedotto, anche se il ricorrente cumuli più profili nello stesso motivo.
  • In tema di sentenze straniere, il controllo richiesto dal giudice italiano può distinguere tra regolarità della notificazione secondo la legge dello Stato di origine e rispetto dei principi essenziali del contraddittorio secondo l’ordine pubblico processuale italiano; le due verifiche non si sovrappongono.
  • Le convenzioni bilaterali anteriori ai regolamenti UE in materia civile e commerciale continuano a prevalere nei rapporti con Stati terzi, secondo la clausola di salvaguardia del diritto dell’Unione e della legge interna di diritto internazionale privato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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