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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43412/2024 del 28/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 341-bis c.p. (offesa a pubblico ufficiale in concorso), contestando in particolare la valutazione dell'elemento oggettivo previsto dall'art. 341-bis (la "presenza di terzi"). La difesa sosteneva che non era provato che le espressioni offensive fossero effettivamente udite da terzi presenti e che i giudici di merito avessero travisato i fatti rilevando la presenza e la reazione degli avventori; in sostanza chiedevano che fosse richiesto il concreto ascolto da parte di terzi per configurare il reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto errata la premessa giuridica dei ricorrenti: la giurisprudenza della Corte richiede soltanto la "possibilita'" che terzi abbiano udito le offese, non la prova dell'effettiva percezione. Sulla questione fattuale la Corte di appello aveva adeguatamente motivato la presenza di persone nel parcheggio (rilievi dei verbalizzanti, l'intervento di otto carabinieri e l'allontanamento degli avventori per il tono elevato delle frasi), e la Cassazione ha escluso la riconsiderazione del merito probatorio in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata equitativamente in euro 3.000; non è stata invece accolta la richiesta di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per tardività della domanda.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla partecipazione in concorso: gli imputati sono stati ritenuti responsabili in concorso per le condotte offensive rivolte ai carabinieri.

  • art. 341-bis cod. pen.

    La Corte interpreta il requisito della "presenza di terzi" non come necessità di provare l'effettivo ascolto delle espressioni ingiuriose da parte di terzi, ma come sufficiente la mera "possibilità" che terzi le abbiano udite, poiché questa potenzialità è idonea a arrecare un aggravio psicologico al pubblico ufficiale e a turbarne l'azione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso in cassazione; i motivi sono stati riassunti conformemente a tale disposizione.

Massime di principio

  • Per il reato di cui all'art. 341-bis c.p. non è sempre necessario provare che terzi abbiano effettivamente udito le offese: è sufficiente la possibilità che ciò sia accaduto se tale situazione può ragionevolmente aggravare la posizione psicologica del pubblico ufficiale.
  • La valutazione della presenza di terzi e della reazione del pubblico è questione di fatto riservata ai giudici di merito; la Cassazione non può riformare la valutazione probatoria se non in presenza dei rigorosi presupposti per il vizio di travisamento.
  • In sede di legittimità le censure devono mirare a violazioni di legge o a vizi formali/di motivazione ben circostanziati; una mera rinarrazione alternativa dei fatti rischia l'inammissibilità del ricorso.
  • Le richieste processuali e di rifusione delle spese devono essere tempestive; domande depositate tardivamente possono essere respinte per preclusione procedurale.
  • Quando si impugna una decisione per violazione di legge su elementi costitutivi del reato, è utile articolare la critica dimostrando specificamente perché la ricostruzione dei fatti non poteva ragionevolmente trovare conforto nelle fonti probatorie indicate dai giudici di merito.

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