Cassazione Civile, Ordinanza n. 16262/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito contro una serie di atti dispositivi aventi ad oggetto un compendio immobiliare: in primo luogo una compravendita tra due fratelli, poi una donazione del medesimo bene dalla parte debitrice alla coniuge e infine la costituzione di un fondo patrimoniale. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria solo con riguardo alla compravendita e l'aveva respinta quanto alla donazione e al fondo; la Corte d'appello, riuniti i giudizi, aveva invece accolto anche la domanda della banca su questi ultimi atti, dichiarandoli inefficaci nei suoi confronti e rigettando gli appelli dei convenuti. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse affermato la scientia damni del terzo sulla base del solo rapporto familiare e di una generica "grande interessenza" patrimoniale e societaria, senza una concreta analisi degli elementi istruttori e senza provare una vera consapevolezza del pregiudizio; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2901 e 2902 c.c., assumendo che l'azione revocatoria fosse stata estesa illegittimamente agli atti successivi nonostante l'assenza di un valido rapporto di credito e confondendo l'inefficacia relativa dell'atto revocato con una pretesa responsabilità del terzo o con effetti restitutori automatici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nell'azione revocatoria ordinaria relativa ad atti a titolo oneroso successivi al sorgere del credito, l'elemento soggettivo richiesto è la scientia damni, cioè la mera consapevolezza del pregiudizio per le ragioni creditorie, dimostrabile anche per presunzioni semplici fondate su elementi oggettivi e circostanze concrete; il rapporto di parentela o coniugio costituisce un indice presuntivo rilevante, che può assumere decisivo rilievo se inserito in una valutazione complessiva degli elementi del caso. Ha poi ribadito che la revocatoria ordinaria ha natura conservativa e produce solo inefficacia relativa dell'atto nei confronti del creditore che agisce, senza nullità, senza caducazione del negozio e senza trasferimento del bene nel patrimonio del debitore; il presupposto dell'azione è l'esistenza di una ragione di credito, anche non ancora liquida o esigibile, e il terzo non diventa debitore ma è tenuto solo a subire l'esecuzione sul bene. In conseguenza di tali principi, la Corte ha confermato la decisione d'appello e ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
disciplina l'azione revocatoria ordinaria; la Corte la qualifica come rimedio conservativo che richiede, per gli atti a titolo oneroso successivi al credito, la scientia damni del terzo e consente di dichiarare l'inefficacia relativa dell'atto solo nei confronti del creditore agente.
l'accoglimento della revocatoria non incide sulla validità del negozio, ma consente al creditore di agire in esecuzione o conservazione sul bene come se non fosse uscito dal patrimonio del debitore; il terzo conserva il bene ma sopporta l'esecuzione sulla res.
le presunzioni semplici sono utilizzabili per dimostrare la consapevolezza del pregiudizio, purché il ragionamento inferenziale sia fondato su elementi oggettivi e circostanze concrete.
la scientia damni può essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti, con valutazione unitaria e non atomistica degli indizi.
la funzione dell'azione revocatoria è quella di preservare la garanzia patrimoniale generica del creditore.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria contro un atto a titolo oneroso successivo al sorgere del credito, il creditore deve provare la consapevolezza del pregiudizio alle proprie ragioni da parte del terzo, non già un accordo fraudolento o la conoscenza dello specifico credito azionato.
- La scientia damni può essere dimostrata mediante presunzioni semplici, ma il giudice deve fondarle su elementi oggettivi e su una valutazione complessiva, grave, precisa e concordante degli indizi, senza arrestarsi a formule generiche.
- Il rapporto di coniugio o stretta parentela tra disponente e terzo non costituisce prova legale né presunzione assoluta, ma è un indice presuntivo qualificato che, se accompagnato da ulteriori circostanze, può legittimare l'accertamento della consapevolezza del pregiudizio.
- Gli atti a titolo gratuito, soprattutto se successivi a un precedente atto dispositvo e inseriti in una sequenza di spossessamento, possono costituire elementi fortemente sintomatici della finalità di sottrarre beni alla garanzia patrimoniale del creditore.
- L'accoglimento della revocatoria ordinaria produce inefficacia relativa dell'atto solo verso il creditore agente: il negozio resta valido tra le parti e il terzo non diventa debitore, ma subisce l'esecuzione sul bene oggetto dell'atto revocato.
- Ai fini dell'azione revocatoria non è necessario che il credito sia già certo, liquido ed esigibile o definitivamente accertato: è sufficiente una ragione di credito anche eventuale, condizionata o litigiosa.
- La valutazione del giudice di merito sulla scientia damni e sulla finalità elusiva dell'operazione deve essere sorretta da motivazione logicamente coerente e ancorata alla ricostruzione concreta della sequenza degli atti e delle relazioni tra i soggetti coinvolti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15992/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15994/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15995/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16001/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16002/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16003/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →