Cassazione Civile, Sentenza n. 28757/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Parma che, in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi relativo al mancato riconoscimento del privilegio per onorari professionali (art. 2751-bis c.c.) rivendicato dall'interventore Massimo Piazza mediante decreto ingiuntivo, ha dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo per simulazione/collusione (opposizione revocatoria ai sensi dell'art. 404, comma 2, c.p.c.) e, per effetto, ha rigettato l'opposizione agli atti. Il ricorrente ha articolato nove motivi di cassazione contestando, tra l'altro, l'ammissibilità e i termini dell'opposizione di terzo/revocatoria, la carenza motivazionale sulla congruità del compenso, la insufficiente valutazione degli indizi circa la collusione, omessa determinazione del compenso spettante e l'errata imputazione delle spese processuali; la controricorrente Parmalat ha proposto ricorso incidentale condizionato su questioni inerenti la simulazione e il riconoscimento del privilegio ai fini del biennio di riferimento per i compensi del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per due autonome ragioni: (1) violazione del requisito di 'esposizione sommaria dei fatti' ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso ometteva informazioni processuali decisive (in particolare la tipologia concreta di espropriazione e l'indicazione del terzo pignorato/litisconsorte necessario), rendendo impossibile la verifica della completezza del contraddittorio; (2) il ricorso impugnava solo il capo della sentenza relativo all'opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.) senza aver precedentemente impugnato, nei modi ordinari, il capo relativo all'opposizione revocatoria (art. 404, comma 2, c.p.c.) che il Tribunale aveva ritenuto pregiudiziale; l'assenza di appello sul capo revocatorio ha reso irrevocabile quel dispositivo e dunque inammissibile il gravame sulla parte subordinata. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Il ricorrente principale è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (e ad eventuale ulteriore contributo unificato secondo art. 13 DPR n.115/2002).
Norme richiamate
art. 404, comma 2, cod. proc. civ.
«solo attraverso una domanda autonoma, con atto di citazione (art. 405 cod. proc. civ.) nel rispetto dei termini di decadenza (art. 325 cod. proc. civ.)»
La Corte rileva che le deduzioni sulla simulazione/collusione sono state ricondotte dal giudice di merito a una domanda riconvenzionale qualificata come opposizione revocatoria ai sensi dell'art. 404, comma 2; tale domanda deve essere proposta con atto di citazione e rispettare i termini di decadenza, e la sua statuizione era stata ritenuta pregiudiziale rispetto all'opposizione agli atti.
Norma che disciplina il privilegio per i compensi degli avvocati. Il giudice di merito ha trattato la questione del privilegio (e del periodo biennale per la sua determinazione), ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito; tuttavia è richiamata la necessità di determinare con precisione il momento di cessazione dell'attività professionale ai fini del calcolo del biennio.
Regime processuale dell'opposizione agli atti esecutivi: la Corte osserva che l'impugnazione in cassazione del capo relativo all'opposizione agli atti è subordinata all'impugnazione, nei modi ordinari (appello), del capo relativo all'opposizione revocatoria ritenuta pregiudiziale.
art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Requisito formale del ricorso per cassazione: deve contenere l'esposizione sommaria e chiara dei fatti di causa e del percorso processuale; la sua inosservanza determina inammissibilità del ricorso quando mancano elementi essenziali (qui: tipo di espropriazione e indicazione del terzo pignorato).
artt. 325 e 326 cod. proc. civ.
Termini di decadenza per proporre l'azione revocatoria/opposizione di terzo: le doglianze del ricorrente riguardavano anche la presunta tardività dell'opposizione revocatoria, questione che influisce sull'ammissibilità della medesima.
Principi sul valore probatorio e sugli elementi presuntivi: per affermare la collusione o simulazione il giudice deve fondarsi su elementi indiziari dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; il ricorrente contestava la mancanza di tali requisiti nella motivazione di merito.
Norme richiamate per distinguere le modalità di pignoramento delle azioni a seconda che siano cartacee o dematerializzate: la Corte sottolinea l'importanza che il ricorso per cassazione specifichi la tipologia concreta di espropriazione (pignoramento presso il debitore o presso terzi/intermediario) perché da ciò dipende il litisconsorzio necessario e la correttezza del contraddittorio.
Strumento per l'integrazione del contraddittorio: la Corte ricorda che, se il terzo pignorato risultasse parte necessaria e non fosse stato coinvolto, il giudice di merito avrebbe dovuto valutare l'integrazione del contraddittorio; l'assenza di indicazione del terzo nel ricorso di cassazione impedisce la verifica e giustifica l'inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente principale nei termini e nelle forme previste.
Massime di principio
- Per impugnare in cassazione una sentenza che definisce opposizioni esecutive è essenziale che il ricorso contenga una esposizione sommaria, chiara ed esaustiva dei fatti e del percorso processuale (art. 366 c.p.c.); omissioni rilevanti (es. tipo di espropriazione, terzo pignorato/litisconsorte necessario) rendono il ricorso inammissibile.
- Se il giudice di merito ha deciso una domanda riconvenzionale qualificata come opposizione revocatoria (art. 404, comma 2) e l'ha ritenuta pregiudiziale rispetto ad altra domanda (es. opposizione agli atti), chi impugna in cassazione il capo subordinato deve prima aver impugnato, nei modi e termini ordinari, il capo pregiudiziale (normalmente con appello); l'assenza di impugnazione del capo pregiudiziale comporta l'irrevocabilità di quel dispositivo e l'inammissibilità dell'impugnazione sulla parte subordinata.
- La contestazione della simulazione o collusione richiede prova su indizi che soddisfino i requisiti di gravità, precisione e concordanza (artt. 2727 e 2729 c.c.); motivazioni che non rispettano tali standard possono essere censurate, ma la censura deve essere formulata con chiarezza e con adeguata esposizione dei fatti in sede di ricorso per cassazione.
- Nelle espropriazioni di azioni è cruciale indicare se le azioni sono cartacee o dematerializzate: il diverso modo di pignoramento (pignoramento mobiliare presso il debitore vs. pignoramento presso terzi/intermediario) comporta differenti soggetti litisconsorti necessari e differenti regole processuali.
- Per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis c.c. (onorari), è necessario accertare con precisione il periodo di riferimento (biennio) e il momento della cessazione dell'attività professionale rilevante per il calcolo; contestazioni su tale punto vanno trattate e motivate nel merito, ma la loro impugnazione procedurale deve rispettare i canali e i termini di impugnazione.
- Le spese di lite in Cassazione seguono la soccombenza e possono comprendere contributi aggiuntivi (art. 13 DPR n.115/2002); il mancato rispetto dei requisiti di forma del ricorso espone anche al rischio di condanna alle spese e ad ulteriori versamenti.
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