Cassazione Civile, Sentenza n. 28666/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di scioglimento della comunione ereditaria su un immobile eredidato dai genitori. La ricorrente sostiene che, avendo esercitato l'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. nei confronti del fratello e rimanendo questi inerte, il fratello avrebbe perso il diritto di accettare l'eredità materna e l'intera quota sarebbe devoluta alla ricorrente (quota 2/3). Il fratello resisteva affermando di essere divenuto erede per accettazione tacita (o per possesso) e chiedeva l'attribuzione dell'immobile per l'intero ex art. 720 c.c.; inoltre la questione della parziale abusività dell'immobile e dell'applicabilità dell'art. 46 DPR 380/01 alla divisione ereditaria è stata dibattuta in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la decisione della Corte d'appello. Ha statuito: (i) l'actio interrogatoria ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. non ha efficacia di giudicato definitivo e non impedisce che in sede di giudizio sulla divisione si accerti la qualità di erede in capo al chiamato; (ii) il possesso ai sensi dell'art. 485 c.c. può comportare l'acquisto della qualità di erede puro e semplice anche se si manifesta in forme di detenzione o relazione materiale con i beni; (iii) la domanda di scioglimento della comunione non può essere accolta quando l'immobile è in parte abusivo e non siano prodotti gli estremi del titolo edilizio, ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni Unite (soprattutto S.U. n. 25021/19); (iv) la nullità prevista dall'art. 46 DPR 380/01 ha natura di nullità 'testuale' secondo la S.U. n. 8230/19 e comporta l'incommerciabilità ai fini della divisione non endoesecutiva. Conseguentemente è stata dichiarata improcedibile la domanda di divisione e confermata la comproprietà in misura di 1/2 per ciascuno.
Norme richiamate
L'actio interrogatoria è strumento sollecitatorio sul diritto potestativo del chiamato all'eredità; la misura non ha efficacia di giudicato definitivo e non impedisce successivi accertamenti in sede divisoria.
Regola il procedimento camerale dell'actio interrogatoria; conferma la natura non contenziosa e la mancanza di giudicato definitivo del provvedimento camerale.
Il possesso dei beni ereditari anche in forma minimale (detenzione, relazione materiale) può integrare l'acquisto della qualità di erede puro e semplice.
Norma sull'attribuzione della cosa indivisa a un coerede; nel caso di parità di quote e di incommerciabilità/infrazionabilità dell'immobile la Corte ha ritenuto che l'attribuzione integrale non fosse percorribile.
La mancata indicazione degli estremi del titolo abilitativo in atti reali relativi a edifici comporta la nullità 'testuale' e ostacola la divisione non endoesecutiva; la regolarità edilizia è condizione della possibilità giuridica della divisione.
Regola le opere in parziale difformità dal permesso; la Corte osserva che tale norma opera nei rapporti con il Comune e non è idonea a superare il regime di incommerciabilità ai fini della divisione non endoesecutiva.
Norma sulla possibile inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza; la Corte ha ricordato che il giudice d'appello può comunque decidere sul merito e che la mancata decisione semplificata non costituisce vizio automatico impugnabile in cassazione.
Regola la novità della domanda in appello; la Corte ha distinto tra domanda e questione, ritenendo che il giudice d'appello debba poter esaminare questioni nuove, in particolare di nullità, anche se sollevate per la prima volta in appello.
Riferimento al regime di nullità contrattuale; l'art. 46 DPR e le norme correlate sono ricondotte alla fattispecie di nullità prevista dal comma 3 dell'art. 1418 c.c.
La regolarità edilizia del fabbricato è condizione della possibilità giuridica dell'azione di divisione non endoesecutiva, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
Sentenza S.U. n. 25021/19
Principio di diritto che stabilisce che il giudice non può disporre la divisione non endoesecutiva di un fabbricato abusivo in assenza della documentazione sul titolo edilizio; introduce il regime di incommerciabilità ai fini della divisione.
Sentenza S.U. n. 8230/19
Ha qualificato la nullità prevista dall'art. 46 DPR 380/01 come nullità 'testuale' ricollegabile al comma 3 dell'art. 1418 c.c., con effetti sulla validità di atti reali relativi a immobili.
Massime di principio
- L'actio interrogatoria ex art. 481 c.c. è uno strumento sollecitatorio e camerale privo di efficacia di giudicato: l'assenza di risposta non produce un accertamento definitivo impedente successivi giudizi sulla qualità di erede.
- Il possesso ai sensi dell'art. 485 c.c. può determinare l'acquisto della qualità di erede anche se il comportamento del chiamato non equivale a una formale accettazione; rileva una relazione materiale con i beni ereditari e il potere effettivo su di essi, anche tramite terzi.
- Quando la divisione riguarda un immobile con difformità/abusi edilizi, la domanda non endoesecutiva di scioglimento della comunione può essere improcedibile in assenza della documentazione sul titolo abilitativo (art. 46 DPR 380/01 e S.U. 25021/19).
- La nullità prevista dall'art. 46 DPR 380/01 ha natura 'testuale' e incide sulla commerciabilità/attribuibilità del bene in sede di divisione: le norme che regolano la rimozione delle difformità nei rapporti con il Comune (es. art. 34) non suppliscono alla condizione di regolarità richiesta per la divisione non endoesecutiva.
- In appello il giudice può esaminare questioni nuove, specialmente quelle di nullità, e l'aver sollevato per la prima volta talune questioni in appello non è necessariamente causa di nullità del provvedimento d'appello.
- La scelta del giudice d'appello di decidere il merito invece di dichiarare l'inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. non costituisce, di per sé, vizio rilevante in Cassazione; eventuali vizi devono essere dedotti con specifiche censure in procedendo o in iudicando.
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