Cassazione Civile, Sentenza n. 28593/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Azione revocatoria promossa dalla Curatela del fallimento avverso l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale effettuato da Gianni Ottavio Fior; successivamente si verificarono vendite di immobili compresi nel fondo (da Fior alla moglie Leigh e poi alla Ottel S.r.l.) e trascrizioni di pignoramenti eseguiti dalla Curatela. La controversia verteva sull'effetto dell'accoglimento dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale: se detta sentenza potesse rendere inefficaci, anche verso terzi acquirenti che avevano trascritto gli atti di acquisto dopo la trascrizione della domanda di revoca, gli atti di alienazione successivi e indipendenti dal fondo.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha stabilito che l'accoglimento dell'azione revocatoria relativa alla costituzione di un fondo patrimoniale determina, a vantaggio esclusivo del creditore attore, l'inefficacia del vincolo di destinazione (e quindi la rimozione delle specifiche limitazioni esecutive previste per il fondo), ma non comporta automaticamente l'inefficacia degli atti di acquisto successivi effettuati da terzi quando tali acquisti non dipendono giuridicamente dall'atto di costituzione del fondo. Ne consegue che l'opponibilità delle acquisizioni di terzi al creditore che ha ottenuto la revoca dipende dalla priorità tra la trascrizione dell'atto di acquisto e la trascrizione del pignoramento; nella fattispecie la Corte ha ritenuto opponibili gli acquisti a favore della Ottel S.r.l. perché trascritti anteriormente al pignoramento. Sono state compensate le spese del giudizio di cassazione e disposta la declaratoria relativa al contributo unificato prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2901 cod. civ.
L'azione revocatoria mira a dichiarare l'inefficacia degli "atti di disposizione del patrimonio" pregiudizievoli per il creditore; la sentenza conferma che la trascrizione della domanda revocatoria retrodata l'inefficacia rispetto all'atto revocato, ma tale inefficacia si estende ai terzi acquirenti solo se gli atti di acquisto dipendono dall'atto dispositvo impugnato
art. 2902 cod. civ.
L'inefficacia riconosciuta con la revocatoria si estende agli atti successivi 'dipendenti' da quello revocato; la Corte chiarisce che questa estensione non opera quando l'atto successivo (es. acquisto da terzo) non deriva né dipende giuridicamente dall'atto di costituzione del fondo patrimoniale
art. 170 cod. civ.
Il fondo patrimoniale limita l'azione esecutiva solo per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la sentenza ricorda che tale limite è circoscritto e che, anche entro tale perimetro, il creditore può esperire misure conservative o esecutive in presenza dei presupposti
artt. 168-169 cod. civ.
Regolano il regime di amministrazione e gli effetti del fondo patrimoniale: la Corte li utilizza per qualificare il fondo come negozio segregativo e non come semplice atto dispositivo traslativo
art. 2740 cod. civ.
Principio della responsabilità patrimoniale generale del debitore; l'azione revocatoria ha funzione di ricostituire la garanzia generica del creditore di cui all'art. 2740
art. 2929-bis cod. civ.
Richiamato come possibile rimedio limitato (salva l'applicabilità), ma non modifica il principio secondo cui la revoca del fondo non annulla automaticamente atti di acquisto indipendenti
art. 2644 cod. civ.
Norma sulla trascrizione: la priorità delle trascrizioni (atto di acquisto vs pignoramento) è determinante per l'opponibilità delle acquisizioni al creditore procedente
art. 2652 cod. civ.
Rilevanza degli effetti della trascrizione e delle formalità di pubblicità immobiliare nelle vicende di opponibilità fra creditori e terzi
artt. 602 e seguenti cod. proc. civ.
Disciplinano le espropriazioni immobiliari; richiamati per i profili procedurali delle esecuzioni promosse dalla Curatela
art. 91 e art. 92 cod. proc. civ.
Art. 92 (onere delle spese di giudizio) e art. 91 (liquidazione delle spese): la Corte ha ritenuto legittima la compensazione delle spese in appello per la novità della questione affrontata
art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamati nel ricorso incidentale per censurare la motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non manifestamente nulla
d.l. 12 settembre 2014, n. 132 conv. L. 10 novembre 2014, n. 160 (riforma art. 92 c.p.c.)
La novella legislativa ha reso possibile la compensazione delle spese in caso di novità della questione; la Corte l'ha applicata per giustificare la compensazione delle spese in grado d'appello
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Regola il contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'applicabilità degli istituti per l'eventuale versamento da parte dei ricorrenti in ragione del rigetto
Massime di principio
- La revoca giudiziale della costituzione di un fondo patrimoniale rende inefficace esclusivamente il vincolo di destinazione creato dal fondo a vantaggio del creditore attore, ma non annulla automaticamente atti di acquisto successivi compiuti da terzi quando questi atti non dipendono giuridicamente dall'atto di costituzione.
- Per valutare l'opponibilità delle acquisizioni di terzi al creditore che ha ottenuto la revoca, conta la relazione di dipendenza giuridica tra gli atti e, in mancanza di tale dipendenza, la priorità temporale delle trascrizioni (atto di acquisto vs pignoramento).
- Il fondo patrimoniale è un negozio segregativo non necessariamente dispositivo: la sua costituzione limita le azioni esecutive solo nei termini previsti dall'art. 170 cod. civ., e comunque non esclude sempre misure conservative o esecutive se i presupposti processuali sussistono.
- I terzi acquirenti che hanno trascritto l'acquisto prima della trascrizione del pignoramento godono di protezione, a meno che il loro acquisto derivi e dipenda dall'atto revocato; la diligenza di parte acquirente richiede verifica delle trascrizioni e dei pignoramenti pendenti.
- Per i creditori, l'azione revocatoria resta uno strumento per ricostituire la garanzia patrimoniale, ma la sua efficacia pratica nei confronti di terzi dipende da fattori di pubblicità immobiliare e dalla natura dell'atto impugnato.
- Sulle spese processuali, la novità della questione può giustificare la compensazione delle spese tra le parti; pertanto, in contenziosi con profili giuridici non consolidati, i costi possono essere compensati.
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