Cassazione Civile, Sentenza n. 28641/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Foggia (rinvio da Cass. n. 6587/2021) che aveva accolto opposizioni agli atti esecutivi e, tra l'altro, revocato l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. del 29.01.2015 e condannato il pignorante Antonio Conte alla restituzione di somme ricevute da alcuni terzi pignorati. Il ricorso per cassazione deduce tre censure: (1) nullità/irregolarità della notifica dell'atto di riassunzione (art. 8 legge 890/1982) perché la raccomandata non si sarebbe perfezionata; (2) vizio per avere il Tribunale condannato Conte alla restituzione verso BPER nonostante la pronuncia favorevole a BPER fosse ormai passata in giudicato (effetto preclusivo/res judicata); (3) nullità della costituzione di Intesa Sanpaolo per mancanza di procura speciale in atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo e ha accolto il secondo motivo. In particolare: (i) sul primo motivo la Corte ha ritenuto valida la notifica via servizio postale perché risultava la spedizione della CAD, il deposito del plico in ufficio postale e la compiuta giacenza per il periodo previsto (perfezionamento della notifica), pertanto la contumacia di Conte era legittima; (ii) sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il Tribunale, oltre ad annullare l'atto opposto, non potesse (come giudice del rinvio) disporre restituzioni che incidessero su posizioni consolidate di terzi che non avevano proposto l'opposizione ex art. 617 c.p.c.; in particolare BPER, non avendo introdotto o coltivato l'opposizione formale e avendo la sentenza di primo grado passata in suo favore, era sottratta alla restituzione e il capo della sentenza che imponeva a Conte la restituzione a favore di BPER è stato cassato senza rinvio; (iii) sul terzo motivo è stato accertato che la procura speciale di Intesa Sanpaolo era stata validamente prodotta in sede di rinvio, quindi la censura è infondata. Spese: liquidazione e compensi come da dispositivo; condanna alle spese del ricorso in favore di Poste e Intesa a carico di Conte; condanna di BPER alla rifusione delle spese per l'intero giudizio in favore di Conte relativamente al capo cassato.
Norme richiamate
legge 24 dicembre 1982, n. 890 (art. 8)
La Corte ha interpretato l'art. 8 nel senso che la notifica a mezzo servizio postale, in caso di irreperibilità del destinatario, si perfeziona con la ricezione della CAD e, se la CAD non è consegnata a mani, mediante il deposito della raccomandata in ufficio postale e il decorso del periodo di giacenza previsto dal regolamento postale; in assenza di tale compiuta giacenza la notifica non si perfeziona.
codice civile (art. 1292)
La Corte sottolinea che la solidarietà passiva ex art. 1292 c.c. non può essere fatta sorgere dal pignoramento o dall'ordinanza di assegnazione tra terzi pignorati: i rapporti tra esecutato e ciascun terzo sono autonomi e non si può creare una solidarietà oggettiva tra terzi pignorati tramite l'ordinanza di assegnazione.
codice civile (art. 2928)
Rilevato che la cessione forzosa del credito trasferisce al creditore pignorante il credito del terzo verso l'esecutato, la Corte distingue tale effetto dall'instaurazione di una solidarietà tra più terzi pignorati: l'adempimento da parte di un terzo libera quest'ultimo nei confronti del debitore esecutato, ma non crea automaticamente un diritto di regresso verso gli altri terzi pignorati.
codice di procedura civile (art. 617 c.p.c.)
La Corte afferma che il rimedio dell'opposizione formale ex art. 617 c.p.c. resta l'azione ordinaria per contestare atti esecutivi abnormi; la mancata proposizione dell'opposizione rende l'atto inoppugnabile nei confronti del terzo pignorato che è rimasto inerte, anche se l'atto fosse anomalo.
codice di procedura civile (art. 553 c.p.c.)
Riferimento all'ordinanza di assegnazione delle somme pignorate: la Corte precisa i limiti dell'azione del giudice dell'esecuzione e l'effetto dell'assegnazione nei confronti dei terzi pignorati, soprattutto in caso di pluralità di terzi dove non nasce solidarietà passiva tra essi.
codice di procedura civile (art. 547 c.p.c.)
Usato per richiamare la disposizione sull'oggetto delle opposizioni e sugli effetti dell'assegnazione; la Corte rileva l'autonomia dei rapporti obbligatori oggetto di pignoramento rispetto a ipotesi di solidarietà tra terzi.
codice di procedura civile (art. 392 e 393 c.p.c.)
Riferimento alle regole sulla riassunzione del giudizio ed agli effetti processuali della notifica dell'atto di riassunzione; la Corte ha valutato la ritualità della notifica di riassunzione effettuata via servizio postale.
codice di procedura civile (art. 182 c.p.c.)
Richiamato in relazione alla regolarità della costituzione in giudizio e alla prova della procura: la Corte ha ritenuto che la procura speciale era stata validamente produ ta agli atti nel procedimento di rinvio, sufficiente a escludere la nullità denunciata.
codice di procedura civile (art. 360 c.p.c.)
Norma processuale di cassazione: i motivi di ricorso sono stati inquadrati secondo le fattispecie di nullità, violazione di norme e vizio motivazionale ai sensi dell'art. 360.
Massime di principio
- La notifica via servizio postale si perfeziona solo con la effettiva ricezione della CAD o, in mancanza della consegna a mani, con il deposito della raccomandata in ufficio postale e il decorso del periodo di compiuta giacenza previsto dal regolamento postale; senza questi elementi la notifica è inefficace.
- Un'ordinanza di assegnazione che dispone l'assegnazione 'in solido' di crediti verso diversi terzi pignorati non crea una solidarietà passiva tra i terzi: i rapporti di debito-credito rimangono autonomi e l'adempimento di un terzo libera quest'ultimo solo nei confronti dell'esecutato, salvo eventuale azione di regresso nei termini e nei limiti previsti dal diritto comune.
- Se un terzo pignorato non propone l'opposizione formale ex art. 617 c.p.c. contro un atto esecutivo, resta vincolato agli effetti dell'atto anche se questo fosse anomalo: l'abnormità dell'atto non esime dall'onere di proporre l'opposizione formale, pena l'inoppugnabilità dell'atto nei suoi confronti.
- Il giudice del rinvio (a seguito di cassazione) può annullare l'atto opposto ma non può estendere la sua pronuncia oltre i limiti del rimedio rescindente: non è legittimato a trasformare la propria funzione in un'azione restitutoria su posizioni consolidate nei confronti di terzi che non hanno agito.
- Per contestare la legittimità della costituzione di una parte per difetto di procura speciale occorre verificare la presenza o la produzione della procura negli atti del procedimento; la produzione valida in sede di rinvio può sanare la carenza dedotta in cassazione.
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