Cassazione Civile, Sentenza n. 28684/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto relativo alla domanda di rimborso dell'imposta di registro pretesa dall'Agenzia in relazione a un mandato senza rappresentanza per la vendita di un immobile. L'imposta era stata effettivamente versata dal notaio rogante (coobbligato solidale) il 10/03/2014; l'Amministrazione aveva notificato l'atto impositivo solo al notaio, nei confronti del quale si era formato il giudicato. Il ricorrente sostiene di aver rimborsato il notaio e chiede il rimborso dall'Agenzia, deducendo la mancata notifica a suo carico e l'illegittimità della pretesa tributaria sul trasferimento strumentale al mandato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'Agenzia poteva notificare l'avviso di liquidazione al notaio coobbligato solidale e che il pagamento da parte del notaio ha definito il rapporto tributario nei confronti dell'Amministrazione, impedendo ai coobbligati che non hanno impugnato l'atto di ottenere il rimborso dall'Erario. La Corte ha ritenuto che il rimedio del ricorrente fosse l'azione di regresso verso il notaio (o gli altri coobbligati), non l'azione di rimborso nei confronti dell'Amministrazione ormai soddisfatta o con giudicato. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (motivo di cassazione)
Norma processuale invocata dal ricorrente per dedurre violazione di norme di diritto nella sentenza impugnata; la Corte ha valutato il motivo e lo ha ritenuto infondato.
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Stabilisce la responsabilità del notaio quale obbligato in solido per l'imposta di registro e legittima l'Amministrazione a notificare l'avviso di liquidazione al notaio senza dover notificare anche agli altri obbligati. Il pagamento da parte del notaio può definire il rapporto tributario nei confronti dell'Amministrazione.
art. 77 d.P.R. n. 131 (regolamentazione collegata alla materia)
Norma richiamata nelle doglianze del ricorrente; la Corte non ha riconosciuto in base al combinato disposto l'esistenza di legittimazione del ricorrente a impugnare l'atto nei confronti dell'Amministrazione una volta che il rapporto è stato definito.
artt. 81 e 100 c.p.c.
Norme del codice di procedura civile richiamate dal ricorrente in relazione all'interesse ad agire e alla disciplina delle impugnazioni; la Corte ha ritenuto che l'interesse ad agire non sussista nei confronti dell'Amministrazione quando l'atto è divenuto inoppugnabile o il rapporto è chiuso dal pagamento/giudicato.
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 463
Richiamato rispetto alla procedura di registrazione telematica utilizzata dal notaio in precedenti precedenti giurisprudenziali; non ha però mutato il principio secondo cui l'Amministrazione può scegliere quale coobbligato escutere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
Norma procedurale richiamata nella parte dispositiva per il versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in relazione al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione notifica l'avviso di liquidazione a un coobbligato solidale (es. il notaio) e questi paga, il rapporto tributario si estingue nei confronti dell'Amministrazione e gli altri coobbligati non possono ottenere il rimborso dall'Erario sostanzialmente perché l'atto è stato definito.
- Il rimedio per chi ha effettivamente sopportato l'onere (es. ha rimborsato il notaio) è l'azione di regresso o rivalsa nei confronti del coobbligato che ha pagato, non la richiesta di rimborso all'Amministrazione dopo che il rapporto è stato definito o è sorto un giudicato.
- La titolarità sostanziale dell'obbligo tributario rimane delle parti dell'atto; la notifica al responsabile d'imposta è una modalità legittima e non sempre conferisce ai terzi coobbligati titolo ad agire contro l'Amministrazione una volta che questa sia soddisfatta.
- Per preservare la possibilità di ottenere il rimborso dall'Amministrazione, è fondamentale contestare tempestivamente l'atto impositivo se notificato o impugnare l'avviso nei termini; il pagamento conseguente a un atto non impugnato o coperto da giudicato preclude il rimedio amministrativo/giurisdizionale verso l'Erario.
- Distinguere sempre tra pagamento 'spontaneo' del responsabile d'imposta (che in alcuni casi può lasciare spazio a richieste di rimborso) e pagamento eseguito in esecuzione o a seguito di un atto impositivo divenuto definitivo: solo nel primo caso può sussistere diversa legittimazione al rimborso.
- In situazioni analoghe, verificare documentazione di notifica, tempistiche di impugnazione, natura del pagamento (spontaneo vs. eseguito a seguito di atto impositivo) e, se si è già rimborsato il soggetto che ha pagato, valutare subito l'azione di regresso piuttosto che l'azione verso l'Amministrazione.
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