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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37014/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR Lazio che aveva dichiarato tardivo l'appello, e ha rinviato alla medesima CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame della causa e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposta sulla pubblicità relativa all'anno 2013, annullato dalla commissione tributaria provinciale. La società che aveva emesso/gestito l'accertamento propose appello, ma la commissione tributaria regionale lo dichiarò inammissibile per tardività. In cassazione la ricorrente denunciò l'erroneità della declaratoria di inammissibilità, sostenendo che l'appello era stato notificato tempestivamente entro il termine lungo. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché, nel computo del termine di impugnazione, andava considerato il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. sommato alla sospensione feriale di 31 giorni prevista dall'art. 1 L. 742/1969, nel testo applicabile. Poiché il termine scadeva l'11 novembre 2017 e tale giorno cadeva di sabato, la scadenza era prorogata al lunedì 13 novembre 2017, data in cui era avvenuta la spedizione dell'atto di appello per la notifica.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    la causa è stata decisa in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare deve essere computato a mesi, secondo il criterio 'ex numeratione dierum' richiamato dalla Corte.

  • art. 1 L. 742/1969

    al termine semestrale va aggiunto il periodo di sospensione feriale di 31 giorni previsto dalla formulazione novellata applicabile.

Massime di principio

  • Nel calcolo del termine lungo per impugnare ex art. 327 c.p.c. occorre sommare al semestre il periodo di sospensione feriale, quando applicabile, secondo il numero di giorni stabilito dalla disciplina vigente.
  • Quando il termine di impugnazione scade in un giorno festivo o di sabato, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
  • La tempestività dell'impugnazione va verificata tenendo conto sia del regime del termine a mesi sia delle regole sulla sospensione feriale, senza confondere il computo del semestre con un mero conteggio giornaliero.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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