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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04623/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva ritenuto un imputato responsabile della violazione delle prescrizioni connesse alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, per avere frequentato e associato abitualmente persone pregiudicate in un arco temporale compreso tra ottobre 2016 e gennaio 2017. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, assumendo che la decisione di secondo grado avesse comportato una reformatio in peius; 2) la mancanza di abitualità della frequentazione con pregiudicati, sostenendo che gli incontri fossero occasionali e non seriali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di appello, nel rivalutare il materiale probatorio senza contestare le premesse fattuali, non era tenuto alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che il reato contestato richiede abitualità o serialità dei contatti con pregiudicati e che i giudici di merito avevano adeguatamente illustrato numero, frequenza e circostanze degli incontri. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone pregiudicate integra il reato solo se i contatti e le frequentazioni presentano carattere di abitualità o serialità, con pluralità e stabilità degli incontri.

  • art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La prescrizione della sorveglianza speciale vieta alla persona sottoposta alla misura di associarsi abitualmente con persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza.

  • art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello non è dovuta quando il giudice si limiti a una diversa valutazione giuridica di circostanze di fatto non controverse, senza mettere in discussione le premesse fattuali della decisione di primo grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non è necessaria se la riforma della decisione di primo grado deriva soltanto da una diversa qualificazione giuridica o valutazione probatoria di fatti pacifici, senza contestazione delle basi fattuali.
  • Il reato di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale che vietano l'associazione con pregiudicati richiede una condotta connotata da abitualità o serialità: non basta un episodio isolato o occasionale.
  • Quando la motivazione di merito descrive in modo logico e puntuale numero, frequenza e contesto delle frequentazioni con pregiudicati, il controllo di legittimità non può essere trasformato in una nuova valutazione del merito.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella dei giudici di merito, senza denunciare vizi logici o giuridici specifici, è destinato all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiInutilizzabilità della prova

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