Cassazione Civile, Ordinanza n. 31814/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una proprietaria di fondo per il rimborso dei costi sostenuti dal Comune per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali rinvenuti sul terreno. La proprietaria si era opposta deducendo che il fondo era stato in passato locato proprio al Comune, che lo avrebbe utilizzato come discarica e non lo avrebbe restituito né bonificato, con conseguente responsabilità esclusiva dell’ente e pretesa di pagamento dei canoni non corrisposti. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ma la Corte d’appello, accogliendo il gravame del Comune, aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo. In cassazione gli asseriti eredi hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato la violazione dell’art. 342 c.p.c., sostenendo che l’appello del Comune fosse inammissibile per genericità e mancanza di specificità; con il secondo hanno dedotto falsa applicazione della disciplina ambientale sugli abbandoni e sulla bonifica dei rifiuti, assumendo che la responsabilità del proprietario non potesse essere affermata in modo oggettivo e che, comunque, nel caso concreto mancassero prova del rilascio del fondo, della bonifica e della sussistenza di dolo o colpa in capo alla proprietaria, oltre alla necessità di applicare i principi euro-unitari sul "chi inquina paga" e sulla responsabilità del proprietario incolpevole. Hanno anche richiamato il fatto che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare una possibile autonoma ratio decidendi, relativa alla mancata impugnazione dell’ordinanza sindacale su cui si fondava la pretesa del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare e assorbente, che i ricorrenti non avessero fornito alcuna prova documentale della loro qualità di eredi della parte originaria, con conseguente difetto di legittimazione a impugnare. Ha inoltre osservato che anche i singoli motivi erano inammissibili: il primo per difetto di specificità e per mancata riproduzione del contenuto dei motivi di appello di cui si lamentava la genericità; il secondo per mancata analitica comparazione tra la norma asseritamente violata e le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, nonché perché mirava, in parte, a una rivalutazione del fatto e non investiva tutte le autonome rationes decidendi della decisione d’appello, inclusa quella relativa alla necessità di impugnare l’ordinanza sindacale posta a base della pretesa. Sono state poste le spese di legittimità a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'appello deve contenere motivi specifici; la doglianza in cassazione sull'eventuale inammissibilità dell'appello richiede comunque un motivo autosufficiente e specifico, con trascrizione essenziale degli atti rilevanti.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere motivi specifici e una critica comparativa tra la decisione impugnata e la soluzione proposta.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi deduce vizi processuali deve indicare e riprodurre gli atti e i documenti rilevanti nella misura necessaria a consentire il controllo di legittimità.
Nel ricorso per cassazione l'erede deve provare il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede mediante documenti producibili in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione o falsa applicazione di legge richiede l'indicazione della norma, il suo contenuto precettivo e il raffronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 192 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato dai ricorrenti in tema di abbandono di rifiuti e obblighi di rimozione e ripristino; la Corte non ne affronta il merito per l'inammissibilità delle censure.
art. 239 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato dai ricorrenti come parte della disciplina ambientale sulla bonifica e sul danno ambientale.
art. 242 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato dai ricorrenti con riferimento alle procedure di bonifica dei siti contaminati.
art. 245 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la necessità di un imputazione soggettiva e del nesso causale.
art. 250 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato dai ricorrenti per affermare che l'intervento dell'amministrazione è previsto solo in caso di inerzia dei responsabili.
art. 252 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la rivalsa verso il proprietario incolpevole è subordinata a specifici presupposti e a provvedimento motivato dell'autorità competente.
art. 14 d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Citato dai ricorrenti quale precedente disciplina della materia dei rifiuti.
La trattazione del ricorso è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 291 TFUE
Richiamato dai ricorrenti come base del principio euro-unitario "chi inquina paga".
Massime di principio
- Chi ricorre per cassazione nella qualità di erede della parte originaria deve provare documentalmente il decesso del dante causa e la propria qualità successoria; in mancanza, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione, anche se la controparte non contesta espressamente tale qualità.
- La deduzione dell'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. impone al ricorrente di riportare nel ricorso il contenuto essenziale dei motivi di gravame che si assumono generici, in modo da consentire il controllo di legittimità secondo il principio di autosufficienza.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione la norma asseritamente violata, il contenuto precettivo della stessa e il punto della motivazione della sentenza impugnata che vi si porrebbe in contrasto.
- Quando una sentenza è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a giustificare il dispositivo, la mancata censura di anche una sola di esse rende inammissibili le doglianze dirette contro le altre, per difetto di interesse.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove; la censura deve colpire specifiche statuizioni giuridiche della decisione impugnata.
- Le doglianze sulla disciplina ambientale dei rifiuti non possono essere scrutinare in cassazione se non sono costruite come critica puntuale della ratio decidendi adottata dal giudice di merito e non come mera riproposizione della tesi di merito.
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