Cassazione Penale, Sentenza n. 25347/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale per il Riesame che aveva confermato, in parte, la misura cautelare consistente nell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (escludendo invece il divieto di accesso agli istituti penitenziari). I fatti in contestazione sono illeciti connessi alla cessione di stupefacenti (24,95 g di marijuana e 7,41 g di cocaina) al coniuge Enrico Benvenuto, detenuto presso la Casa circondariale di Ariano Irpino. I motivi di gravame erano due: 1) violazione degli artt. 309, commi 5 e 10 c.p.p. per non aver dichiarato l'inefficacia della misura cautelare nonostante al Tribunale del riesame non fossero stati trasmessi tutti gli atti (in particolare il filmato della videosorveglianza della sala colloqui, che il G.i.p. aveva ritenuto rilevante); 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto la misura applicata (obbligo di presentazione nei giorni di martedì e venerdì, ore 16-17) sarebbe del tutto inidonea a prevenire il rischio di reiterazione del reato, dato che la ricorrente avrebbe potuto comunque incontrare il detenuto nelle restanti ore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'ordinanza del G.i.p. non si basava esclusivamente sul filmato: il contenuto delle videoregistrazioni era corroborato dalla verbalizzazione degli agenti di polizia penitenziaria che avevano osservato e verbalizzato l'episodio e perquisito il detenuto. La Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la mancata trasmissione di atti al tribunale del riesame determina l'annullamento solo se gli atti non trasmessi siano stati determinanti per l'applicazione della misura; incombe all'indagato l'onere di dimostrare tale determinatività, onere qui non assolto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato i criteri di proporzionalità e adeguatezza tra le misure cautelari (art. 274 e art. 275 c.p.p.) e ha ritenuto legittima la scelta del giudice di applicare una misura meno afflittiva (art. 282 c.p.p.) rispetto ad altre più severe, se adeguata alle esigenze cautelari; pertanto la ricorrente non ha diritto di lamentarsi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1
Norma del testo unico sugli stupefacenti che punisce la detenzione/cessione di sostanze stupefacenti: viene utilizzata per qualificare il fatto contestato (cedere sostanze al detenuto).
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 80, lett. g)
Riferimento alle circostanze aggravanti previste dalla normativa sugli stupefacenti; richiamata per il quadro normativo del reato contestato.
codice di procedura penale, art. 309, commi 5 e 10
Norme sul procedimento per l'applicazione delle misure cautelari e sui relativi atti: la ricorrente deduceva violazione per mancata dichiarazione di inefficacia della misura in presenza di atti non trasmessi al riesame.
codice di procedura penale, art. 291, comma 1
Disposizione relativa alla trasmissione degli atti al tribunale per il riesame; evocata dalla difesa in relazione alla mancata trasmissione del filmato.
codice di procedura penale, art. 293, comma 3
Disciplina della verbalizzazione e deposito di atti probatori; citata dalla difesa riguardo al deposito delle videoregistrazioni.
codice di procedura penale, art. 274
Individua le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione dei reati) che giustificano l'applicazione di misure cautelari; la Corte ha richiamato la necessità di verificarne la sussistenza.
codice di procedura penale, art. 275
Stabilisce i criteri di proporzionalità e adeguatezza nella scelta della misura cautelare; la Corte ha richiamato tale parametro per giustificare la scelta di una misura meno afflittiva.
codice di procedura penale, art. 282
Regola le misure cautelari personali alternative (quali obblighi di presentazione); la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione di questa misura ritenendola adeguata.
codice di procedura penale, art. 283
Regola misure cautelari più afflittive (ad es. divieto di accesso a luoghi); citata nell'ordinanza come possibile misura più gravosa che però è stata esclusa dal Tribunale per il riesame.
Massime di principio
- La mancata trasmissione al tribunale del riesame di atti probatori (es. videoregistrazioni) determina l'annullamento dell'ordinanza cautelare solo se quegli atti erano realmente determinanti per l'adozione della misura; spetta all'indagato dimostrarne la determinatività.
- La valutazione del Tribunale del riesame può fondarsi su elementi scritti (verbalizzazioni, referti) anche se non tutti i supporti audiovisivi sono stati materialmente esaminati dal riesame, purché i fatti siano adeguatamente documentati e corroborati.
- L'onere probatorio circa l'incidenza che un atto non trasmesso avrebbe avuto sull'esito del riesame grava sul ricorrente: la mera menzione dell'atto nell'ordinanza cautelare non è sufficiente.
- Il giudice deve scegliere la misura cautelare rispettando i criteri di proporzionalità e adeguatezza (art. 275 c.p.p.); è legittimo optare per misure meno afflittive se ritenute sufficienti a perseguire le esigenze cautelari.
- La sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, unitamente a verbalizzazioni di pubblici ufficiali che hanno assistito ai fatti, può giustificare la conferma di una misura cautelare anche se la difesa lamenta la mancata visione diretta di materiale audiovisivo.
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