Cassazione Penale, Ordinanza n. 14673/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di furto e aveva operato il giudizio di equivalenza tra la recidiva contestata e le circostanze attenuanti generiche. Con l'unico motivo, la difesa ha dedotto la mancanza di motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di speciale tenuità del danno o del profitto di cui all'art. 62, n. 4, c.p., lamentando di riflesso l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non sorretto dall'indicazione degli specifici elementi fattuali e argomentativi che avrebbero dovuto sorreggerlo, e quindi non idoneo a consentire il controllo di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza difensiva fosse priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non individuava con precisione le ragioni della censura rispetto a una motivazione di appello considerata congrua e logicamente corretta. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come attenuante invocata dalla difesa per la speciale tenuità del danno o del profitto; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità, perché dichiara il motivo di ricorso generico.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma sui requisiti di specificità dei motivi di impugnazione; il ricorso è dichiarato inammissibile perché la censura non indica in modo puntuale gli elementi a sostegno della doglianza e non consente il controllo di legittimità.
È la base implicita della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando sia formulato in modo generico o indeterminato e non consenta di comprendere con precisione quali siano gli errori di diritto o di motivazione imputati alla sentenza impugnata.
- La deduzione del mancato riconoscimento di una circostanza attenuante richiede l'indicazione concreta degli elementi fattuali e argomentativi che renderebbero erronea la decisione di merito; una mera affermazione di dissenso sul trattamento sanzionatorio non è sufficiente.
- Quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua e logicamente coerente, il giudizio di legittimità non può essere sollecitato con censure prive di specificità, poiché il controllo della Corte di cassazione presuppone motivi chiaramente delimitati.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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