Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 16068/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo e secondo grado all'esito di giudizio abbreviato alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e 2.870 euro di multa per il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio abbreviato condizionato, chiedendo l'esame di testimoni e l'acquisizione di prove documentali relative ad annotazioni rinvenute in occasione di una perquisizione domiciliare. Con il secondo ha censurato la mancata qualificazione del fatto come lieve entità, sostenendo che la condotta non integrasse una stabile attività di spaccio. Con il terzo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento di una pena sostitutiva ex art. 20-bis c.p., lamentando che la Corte d'appello non avrebbe applicato una sanzione alternativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi fossero prospettati in modo non consentito in sede di legittimità, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito o comunque privi di specifica critica alle argomentazioni dei giudici di merito. In particolare, ha considerato corretta la valutazione di irrilevanza della richiesta di rinnovazione istruttoria, l'esclusione della lieve entità sulla base del consistente quadro indiziario (quantità di cocaina, purezza, frazionamento in involucri, bilancini, appunti contabili) e il diniego della pena sostitutiva per mancanza di consenso dell'imputato e, comunque, per l'inidoneità della misura rispetto alla gravità dei fatti e alla capacità a delinquere desunta anche dai precedenti e dalla condotta tenuta in detenzione domiciliare. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione/attività illecita in materia di stupefacenti; la Corte conferma la tenuta della qualificazione ordinaria del fatto, escludendo la lieve entità.

  • art. 20-bis c.p.

    La pena sostitutiva richiede il necessario presupposto del consenso dell'imputato e una valutazione di compatibilità con la gravità del fatto e con la finalità rieducativa; nel caso, la richiesta è stata correttamente negata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito, salvo che siano specificamente indicati travisamenti decisivi o vizi logici manifesti.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio abbreviato può essere respinta quando le prove richieste, anche se acquisite, non inciderebbero sul quadro probatorio già ritenuto decisivo, specie se le circostanze prospettate appaiono intrinsecamente inverosimili.
  • La fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti non è configurabile quando gli elementi oggettivi e soggettivi del fatto dimostrino una stabile attività di spaccio, la detenzione di quantità significative di droga, l'elevato grado di purezza, il frazionamento in dosi e la presenza di strumenti di pesatura o di contabilità della cessione.
  • L'applicazione di una pena sostitutiva non può essere disposta senza il consenso dell'imputato quando tale consenso sia richiesto dalla disciplina applicabile; inoltre il giudice può negarla quando la gravità del fatto e la personalità dell'imputato rendano la misura non idonea a realizzare finalità rieducative e di prevenzione della reiterazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.