Cassazione Penale, Ordinanza n. 31993/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha contestato la mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità, introdotta dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024. Con il secondo ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. e all'eccessività della pena. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti perché meramente reiterativi e manifestamente infondati, rilevando che la Corte d'appello aveva illustrato persuasivamente gli elementi posti a fondamento della congruità della pena, valorizzando il grado di offensività della condotta e la personalità negativa del ricorrente. Dal testo non è individuabile la specifica fattispecie di reato oggetto della condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero reiterative, manifestamente infondate e, quanto alla congruità della pena, dirette a ottenere una nuova valutazione non consentita in sede di legittimità in assenza di arbitrio o illogicità del ragionamento giudiziale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama il diniego delle circostanze attenuanti generiche e ritiene manifestamente infondate le relative censure.
La disposizione non è espressamente citata nel testo; il principio processuale applicato è quello dell'inammissibilità del ricorso per motivi non consentiti o manifestamente infondati.
La disposizione non è espressamente citata nel testo; la Corte applica la conseguenza della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 13 maggio 2024
È richiamata dal ricorrente quale fonte della circostanza attenuante della lieve entità; la Corte dichiara inammissibile e manifestamente infondato il motivo relativo alla sua mancata applicazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure meramente reiterative e manifestamente infondate che contestano la motivazione della sentenza d'appello senza individuare effettivi vizi di legittimità.
- La determinazione della pena non può essere nuovamente valutata dalla Corte di cassazione quando non risulti frutto di mero arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico.
- Il giudice di merito può ritenere congrua la pena valorizzando, con motivazione non illogica, il grado di offensività della condotta e la personalità negativa dell'imputato.
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