Cassazione Penale, Sentenza n. 31848/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso lamenta l'erroneo diniego, da parte della Corte d'appello, della richiesta di sostituzione della pena principale con i lavori di pubblica utilità per asserita assenza della relativa documentazione. In realtà la difesa aveva prodotto, nell'atto di appello (punto 4) e con produzione n.1), una lettera di disponibilità della Croce Rossa Italiana (sede di Pontetaro) ad accogliere l'imputato per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente a tale profilo. Ha annullato in parte la sentenza impugnata (solo per la questione relativa alla conversione della pena in lavoro di pubblica utilità) e ha rinviato la materia alla Corte d'appello di Cagliari per un nuovo giudizio sul punto, avendo accertato che la documentazione era stata effettivamente prodotta. Ha altresì dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186-bis, comma 3, cod. strada), non essendo stata impugnata tale parte della decisione.
Norme richiamate
art. 186-bis, comma 3, cod. strada
Indica il reato di guida in stato di ebbrezza contestato all'imputato; la sentenza di merito ha affermato la responsabilità per tale norma e tale affermazione è stata dichiarata irrevocabile.
Citato nella decisione per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità; la Corte ha ritenuto che la parte relativa alla responsabilità non fosse stata impugnata e pertanto sia diventata irrevocabile ai sensi della norma richiamata.
Massime di principio
- Se la difesa produce documentazione necessaria per ottenere la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità (es. lettera di disponibilità di un ente) tale produzione deve essere considerata dal giudice e non può essere ignorata adducendo assenza di documenti.
- La Corte d'appello deve motivare correttamente il rigetto di richieste di conversione della pena, verificando effettivamente gli atti depositati; un errore materiale nella valutazione della produzione documentale può essere motivo di annullamento in cassazione e rinvio.
- La Corte di cassazione può annullare parzialmente una sentenza limitatamente alla questione erroneamente decisa e rinviare al giudice del merito per un nuovo esame del punto specifico, lasciando ferme le parti della decisione non impugnate.
- Se una parte della sentenza (ad es. la dichiarazione di responsabilità) non viene impugnata, quella parte diventa irrevocabile e la cassazione lo dichiara esplicitamente.
- Le conclusioni del Procuratore generale (es. per l'inammissibilità) non vincolano la Corte di cassazione, che valuta autonomamente la fondatezza del ricorso.
- In procedure di conversione della pena con lavori di pubblica utilità è utile depositare fin da subito, anche in sede d'appello, ogni documento che attesti la disponibilità dell'ente che dovrebbe accogliere l'imputato, per evitare motivi di rigetto per carenza documentale.
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