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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40859/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale distrettuale che ha rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con una meno afflittiva. Il ricorrente (difeso dall'avv. Massimo Di Stefano) denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per aver il Tribunale applicato erroneamente la presunzione di inidoneità di misure diverse dalla custodia cautelare (ex art. 275, comma 3 c.p.p.), nonostante la riqualificazione dei fatti operata nel giudizio di primo grado ai sensi degli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 (che, secondo il ricorrente, attenuerebbe le esigenze cautelari). Inoltre si lamentava il mancato apprezzamento del lungo periodo già scontato in detenzione e l'asserita non considerazione della giurisprudenza che esclude l'operatività della presunzione per il delitto di cui all'art. 74, comma 6, D.P.R. 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. non opera rispetto al reato ricondotto all'art. 74, comma 6, D.P.R. 309/1990 (richiamando Sez. U., n. 34475/2011), la Corte ha ritenuto che il Tribunale distrettuale abbia comunque fornito motivazione coerente e non illogica a sostegno del mantenimento della custodia cautelare: motivi indicati comprendono il breve arco temporale trascorso dall'imposizione della misura, le ammissioni rese dall'imputato nell'interrogatorio di garanzia, l'irrilevanza dei benefici penitenziari posseduti rispetto alle esigenze cautelari specifiche, il ruolo significativo dell'imputato nel sodalizio e la presenza di molteplici e gravi precedenti (anche specifici), indicativi di una persistente pericolosità. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato infondato; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la presunzione relativa di inidoneità di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere; la Corte conferma che tale presunzione non opera rispetto al reato previsto dall'art. 74, comma 6, D.P.R. 309/1990 quando la fattispecie è riqualificata come associazione finalizzata al traffico di stupefacenti per fatti di lieve entità, ma rileva che l'erronea evocazione della presunzione non invalida il provvedimento quando la decisione contiene autonome e coerenti ragioni cautelari

  • art. 74, comma 6, D.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale del testo unico stupefacenti; la riqualificazione dei fatti al comma 6 può incidere sulle esigenze cautelari e sulla non applicazione della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    Rilevata nella riqualificazione dei reati contestati in primo grado; la valutazione giudiziale della fattispecie sostanziale è elemento che può influire sulla gravità del reato e sulle esigenze cautelari

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal difensore (violazione di legge e vizio di motivazione)

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'obbligo di rifondere le spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata con condanna alle spese

  • Sez. U., n. 34475 del 23/06/2011 (Velastro)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte che afferma che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. non opera per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti costituita per commettere fatti di lieve entità

Massime di principio

  • La presunzione di inidoneità delle misure diverse dalla custodia cautelare di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. non opera automaticamente quando la fattispecie è riqualificata ai sensi dell'art. 74, comma 6, D.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico per fatti di lieve entità); va verificata la concreta configurazione del reato.
  • Anche se un giudice evoca per errore una presunzione normativa non applicabile, il provvedimento non è necessariamente viziato se contiene una motivazione autonoma, coerente e sufficientemente specifica che giustifichi il mantenimento della misura cautelare sulla base di elementi concreti (es. ruolo nell'organizzazione, precedenti specifici, ammissioni, brevità del periodo di applicazione della misura).
  • La riqualificazione dei fatti nella sentenza di merito è elemento rilevante nell'esame delle esigenze cautelari, ma non prevale automaticamente su altri fattori ostativi alla sostituzione della misura; il giudice deve valutare il quadro complessivo.
  • Il lungo periodo già scontato in custodia può essere considerato, ma non è di per sé decisivo se permangono significative esigenze cautelari dimostrate con elementi specifici e attuali.
  • I giudici del riesame e della cassazione richiedono una motivazione specifica e non meramente formale: devono essere esposte le ragioni concrete per cui le esigenze cautelari perdurano o si esauriscono rispetto a ciascun profilo sollevato dalla difesa.

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