Cassazione Civile, Ordinanza n. 11402/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente impiegato nella pulizia dei convogli ferroviari, passato alle dipendenze della società ricorrente dal 1 agosto 2011 per effetto di cessione del contratto di appalto. Il lavoratore aveva chiesto il pagamento di una somma una tantum prevista dal CCNL Mobilità per coprire la vacanza contrattuale intercorsa tra l'1 gennaio 2009 e il 31 agosto 2012. Il giudice di merito aveva condannato la società, in solido con il committente, a corrispondere la residua somma non pagata, ritenendo che l'intero importo fosse dovuto dal datore di lavoro in essere al momento dell'introduzione della previsione collettiva. Con l'unico motivo di ricorso la società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., dell'allegato A del CCNL Mobilità 2012 e dell'art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014, sostenendo che la Corte d'appello aveva erroneamente interpretato la disciplina collettiva: l'indennità una tantum, essendo collegata alla prestazione lavorativa e alla vacanza contrattuale, doveva essere riproporzionata ai soli mesi di servizio effettivamente prestati alle sue dipendenze (dal 1 agosto 2011 al 31 agosto 2012), e non riferita all'intero periodo di 44 mesi durante il quale il lavoratore aveva lavorato anche per precedenti appaltatrici del committente. La società deduce inoltre che il testo contrattuale prevedeva espressamente il pagamento 'in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento' e che mancava una clausola negoziale che ponesse integralmente l'obbligazione a carico del datore subentrante.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo corretta la lettura secondo cui l'indennità una tantum prevista per la vacanza contrattuale non può gravare integralmente sul datore di lavoro subentrante per tutto il periodo in cui il lavoratore ha prestato attività presso precedenti appaltatrici, salvo espressa diversa previsione negoziale. Richiamando un precedente conforme, la Corte ha affermato che la funzione dell'emolumento è di parziale recupero del potere d'acquisto nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e che il suo onere si giustifica in relazione alla prestazione resa, con conseguente riproporzionamento ai mesi di servizio effettivamente prestati presso il datore obbligato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato senza rinvio e, decidendo nel merito ex art. 384, n. 2, c.p.c., ha rigettato la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
La Corte lo richiama come parametro ermeneutico della disciplina collettiva, censurando l'interpretazione della Corte territoriale che non avrebbe rispettato i criteri di interpretazione del contratto secondo la comune volontà delle parti e il dato letterale.
allegato A CCNL Mobilità 2012
È interpretato nel senso che l'indennità una tantum va corrisposta ai lavoratori in forza e in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, senza addossare al datore subentrante l'intero importo relativo a periodi lavorati presso precedenti datori.
art. 4 verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014
È ritenuto attuativo del precedente CCNL e non innovativo; non contiene una clausola che esprima la volontà di porre integralmente a carico del subentrante l'obbligazione per la vacanza contrattuale.
È utilizzato per decidere la causa nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L'indennità una tantum riconosciuta in occasione del rinnovo del contratto collettivo per coprire la vacanza contrattuale ha natura strettamente correlata alla prestazione lavorativa e alla funzione di recupero del potere d'acquisto del lavoratore.
- In assenza di una previsione negoziale espressa, l'obbligazione di pagamento dell'una tantum non può essere posta integralmente a carico del datore di lavoro subentrante per periodi in cui il lavoratore ha prestato attività presso precedenti datori.
- La clausola che prevede il pagamento dell'indennità 'in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento' impone il riproporzionamento dell'emolumento in base al solo servizio effettivamente reso presso il datore tenuto al pagamento.
- Nell'interpretazione della contrattazione collettiva, il giudice deve verificare sia il dato letterale sia la comune volontà delle parti; se la clausola non esprime una chiara deroga, non può desumersi un accollo dell'intero importo al soggetto che sia datore solo al momento del rinnovo.
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