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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23874/2021 del 03/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietari)

La controversia

La controversia origina da una domanda di scioglimento della comunione relativa a un fabbricato sito in Rosarno, proposta da alcuni comproprietari nei confronti di altri comproprietari. I convenuti avevano reagito con domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso delle somme sostenute per l'acquisto del terreno e per la costruzione del fabbricato. In primo grado la domanda di divisione era stata dichiarata cessata per intervenuta conciliazione giudiziale, mentre la riconvenzionale era stata rigettata; la Corte d'appello aveva confermato tale esito. In cassazione i soccombenti hanno proposto tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio una causa pregiudiziale di improcedibilità: il ricorrente non aveva depositato, unitamente al ricorso, copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notifica. La sentenza e la relata non risultavano neppure nel fascicolo dei controricorrenti; inoltre, la notificazione del ricorso non era avvenuta entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, con conseguente impossibilità di desumere comunque la tempestività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, requisito previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369 c.p.c. La Corte ha richiamato l'orientamento che attenua il formalismo quando la sentenza e la relata siano comunque nella disponibilità del giudice o quando la notificazione del ricorso consenta di verificare la tempestività dell'impugnazione; tuttavia, nel caso concreto nessuna di tali condizioni risultava integrata. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    a pena di improcedibilità

    impone il deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione; la sua funzione è consentire il controllo della tempestività dell'impugnazione e l'ordinato svolgimento del giudizio di legittimità.

  • art. 6 CEDU

    la disciplina nazionale di accesso alla giustizia non può comprimere in modo sproporzionato il diritto di accesso al tribunale.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    il formalismo processuale deve essere bilanciato con il diritto a un equo processo in tempi ragionevoli.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità del ricorso, sussistendo i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    individua il contributo unificato cui è parametrato l'ulteriore importo dovuto nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione costituisce onere essenziale, posto a presidio della verifica della tempestività dell'impugnazione e dell'ordinato svolgimento del giudizio di legittimità.
  • La sanzione di improcedibilità può essere evitata solo se la sentenza impugnata e la relativa relata risultino comunque nella disponibilità della Corte, perché prodotte dalla controparte o acquisite d'ufficio, oppure se dalla notificazione del ricorso emerga comunque il dato necessario a controllarne la tempestività rispetto alla pubblicazione della decisione.
  • Il rigore formale delle regole di accesso al giudizio di cassazione deve essere interpretato in modo compatibile con il diritto di accesso alla giustizia e con il diritto a un equo processo, ma tale bilanciamento non elimina l'onere processuale quando la sua omissione impedisca il controllo del termine di impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese e può essere gravato dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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